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La circolare 10/E detta le prime importanti regole per la collaborazione volontaria

16 Marzo 2015 in PRIMO PIANO

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le “istruzioni per l’uso” per la procedura di  collaborazione volontaria (Voluntary disclosure) internazionale e nazionale. Nonostante la corposità del documento, si tratta solo di prime preziose indicazioni a cui ne seguiranno altre che conterranno, secondo quanto affermato dal Direttore Rossella Orlandi, le risposte ai quesiti ancora aperti.

La circolare, dopo aver delineato la platea dei soggetti che possono aderire alla procedura allargandola anche agli attuali non residenti per i periodi in cui avevano la residenza (dichiarata o di fatto) nel territorio dello stato e ai trust [pag.7-9] e includendo tutti i soggetti che avevano disponibilità dei patrimoni, affronta in maniera approfondita quali debbano essere le attività oggetto di monitoraggio soggette ad obbligo di segnalazione nel quadro RW e la cui mancata dichiarazione può formare oggetto di VD [pag. 14-18] . Si tratta di immobili, oggetti preziosi, imbarcazioni all’estero o detenuti per mezzo di soggetti esteri. Si considerano estere ad esempio le quote di una srl Italiana detenute per mezzo di un soggetto interposto o di una fiduciaria esteri; a prescindere dalla sua ubicazione è estero l’immobile posseduto per mezzo di un soggetto utilizzato per schermare l’appartenenza, allo stesso modo è svizzero e non panamense il conto svizzero detenuto dalla società panamense, interposta per garantirne l’anonimato [pag. 17-18]. Per quanto concerne le attività finanziarie viene ricordato che fino al 2012 fa fede il saldo esistente al 31/12 se superiore ad Euro 10.000,00 mentre dal 2013 rileva la detenzione nel corso del periodo di imposta senza limiti di importo.  Non occorrerà dimostrare l’origine dei patrimoni se risalente a periodi non più accertabili ma basterà fornire documentazione che attesti la precedente esistenza [pag. 19]. Se la media delle consistenze estere sarà inferiore ad Euro 2.000.000,00 potrà essere utilizzato il metodo di determinazione forfettaria del reddito, pari al 5% del patrimonio esistente al termine del periodo, tale metodo è valido solo per i presunti rendimenti delle attività. I redditi che sono serviti per acquistare le attività dovranno sempre essere determinati analiticamente e così pure non potranno beneficiare della tassazione forfettaria i redditi derivanti da immobili e altre attività diverse da quelle di natura finanziaria [pag. 21].

Al fine di allargare il più possibile la platea dei potenziali aderenti l’Agenzia limita molto l’effetto preclusivo in caso di conoscenza formale di attività ispettive o di accertamento. Il contribuente a conoscenza dell’inizio di un’attività accertatrice nei suoi confronti potrà accedere alla procedura per tutte le annualità e tributi che non fanno parte degli atti contestati o addirittura potrà definire prima della posizione fiscale per gli anni accertati e poi aderire in toto alla collaborazione volontaria [pag. 28]. L’avviso di garanzia o l’imputazione penale per reati tributari costituisce invece sempre una causa di esclusione dall’accesso alla procedura.

Particolarmente articolata la descrizione della procedura e dei relativi tempi sia per l’adesione [pag. 32] che per il pagamento [pag. 57-58] , che possono essere riassunti dalla seguente tabella:

 

Fase Entro
Presentazione istanza telematica X: Non oltre il 30/09/2015 salvo il decesso del contribuente dopo il 31/05/2015 in quel caso la data slitta al 31/12/2015.
Comunicazione avvenuta ricezione con indicazione della PEC alla quale inviare la documentazione x + 5
Presentazione via PEC relazione di accompagnamento, documentazione probatoria ed eventuali integrazioni x + 30 e comunque non oltre il 30/09/2015
L’ufficio emette avviso di accertamento e fissa la data per il contraddittorio x + 90 e comunque entro il 31/12/2015 salvo il decesso del contribuente dopo il 31/05/2015 in quel caso la data slitta al 30/3/2016.
Pagamento con riduzione delle sanzioni ad 1/6 Entro 15 giorni antecedenti la data fissata per il contaddittorio
(Alternativa) Accertamento con adesione e riduzione delle sanzioni ad 1/3 20 giorni entro l’adesione all’ accertamento
(Eventuale) seconda rata Un mese successivo alla prima rata
(Eventuale) terza rata Un mese successivo alla seconda rata
Comunicazione alla procura della Repubblica perfezionamento della procedura per decadenza dell’azione penale 30 giorni dal pagamento

 

La circolare ribadisce inoltre l’orientamento dell’Agenzia in merito al raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento in caso di uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000. Viene infatti chiarito che anche i reati “coperti” dalla procedura generano sempre il raddoppio del termini sia per la collaborazione volontaria internazionale che per quella nazionale e che pertanto le annualità accertabili potrebbero decorrere dal 2006 in caso di infedele dichiarazione e dal 2004 in caso di dichiarazione omessa a prescindere dal paese in cui i capitali sono stati detenuti [pag. 46].

 

La circolare ricalca quanto previsto dalla legge sulle agevolazioni e sulla modalità di determinazione delle sanzioni in maniera agevolata.

Per la violazione del monitoraggio fiscale (RW) la sanzione agevolata è del 1,5% (50% del 3%) per i paesi non black list o black list con accordo mentre è del 3% per gli investimenti dal 2008 e del 2,5% per gli investimenti precedenti (rispettivamente 50% di 6% e 5%) riducibili tutte ad 1/3 per effetto della definizione agevolata. In tema di monitoraggio alla misura delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del Dgs, 472/1997 [pag. 52] .

Per le violazioni riguardanti gli imponibili occorrerà considerare il 75% del minimo e scegliere se aderire ai contenuti del contraddittorio godendo della riduzione ad 1/6 o procedere all’accertamento con adesione beneficiando solo della riduzione ad 1/3. Per le violazioni riguardanti più tributi, viene chiarito che il cumulo giuridico trova applicazione limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta sia nel caso di adesione al contraddittorio che con l’accertamento con adesione [pag. 55].

 

Mano leggera viene infine promessa sugli errori in buona fede o l’incompletezza della documentazione: se in corso di esame della documentazione dovessero emergere lacune non si produrrà l’automatica decadenza della procedura ma nell’ambito dello spirito di collaborazione l’ufficio provvederà in contraddittorio con il contribuente a richiedere nuova documentazione [pag. 60].

 

Ricordiamo che software che lo Studio Mattavelli ha messo a punto il software VDEASY  (http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/software/simulazione-del-calcolo-per-la-voluntary-disclosure.htmlconsente di simulare gli effetti della voluntary disclosure nei differenti scenari, è pienamente adeguato ed integrato con i contenuti della circolare.

Con il software è infatti possibile:

  • calcolare in modo corretto i tempi della procedura;
  • generare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • calcolare l’ambito temporale in base alla commissione di reati penali, alla omissione della dichiarazione e alla collocazione dei capitali
  • gestire fino a 3 paesi contemporaneamente ottenendo per ciascuno le informazioni in merito alla fiscalità privilegiata
  • determinare imposte, interessi e sanzioni con le riduzioni prevista dalla VD e dall’adesione al contraddittorio o all’accertamento

 

Tra le novità più rilevanti della nuova versione:

  • Creazione dello scadenziario in base alla data di presentazione della comunicazione telematica
  • Segnalazione in caso di importi da RW sotto soglia per i periodi fino al 2012
  • Individuazione delle annualità accertabili e da far rientrare nella VD internazionale e nazionale in caso di reati fiscali
  • link al sito dell’agenzia al D lgs. 74/2000 e indicazione delle fattispecie penali rese non punibili dalla procedura

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