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Concordato preventivo biennale 2026-2027: guida alla circolare 8/E

8 Ottobre 2026 in Normativa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, un documento unico che riordina l’intera disciplina del Concordato preventivo biennale e sostituisce le precedenti istruzioni sul tema. Le novità principali, valide dalle adesioni per il biennio 2026-2027, riguardano cinque aspetti:

  • l’adesione senza requisiti o in presenza di cause di esclusione non comporta più la decadenza, ma si considera come mai avvenuta;
  • gli errori nei dati comunicati possono essere corretti con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, senza perdere il concordato;
  • la decadenza scatta solo a seguito di accertamento, in presenza di scostamenti di almeno il 30%;
  • chi rinnova ottiene soglie più alte di esonero dal visto di conformità, acconti senza maggiorazione e rateizzazione senza interessi;
  • chi rinnova dopo aver aderito per il biennio 2024-2025 può accedere a un ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

Il termine per aderire, fissato al 31 ottobre 2026, slitta a lunedì 2 novembre perché cade di sabato. Di seguito una guida ai chiarimenti più rilevanti per contribuenti e professionisti.

Il CPB e la nuova circolare: ambito, decorrenza e scadenze

Il Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, consente a imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA, con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, di accettare una proposta dell’Amministrazione finanziaria. La proposta fissa in anticipo, per due anni, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta ai fini IRAP. L’IVA resta esclusa e continua a seguire le regole ordinarie.

Con la circolare n. 8/E l’Agenzia riunisce in un unico testo i chiarimenti forniti negli ultimi anni con decreti ministeriali, circolari, risposte a interpello e FAQ, raccolti in un’Appendice allegata. Il documento illustra in particolare le modifiche introdotte cosiddetto decreto Omnibus (articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148), entrato in vigore il 12 agosto 2026. Le nuove regole si applicano a partire dalle adesioni per il biennio 2026-2027.

Per i bienni 2024-2025 e 2025-2026 resta valida la disciplina precedente.

Quanto alle scadenze:

  • il software per la proposta, di norma disponibile entro il 15 aprile, per il 2026 è stato rilasciato entro il 15 maggio;
  • l’articolo 7-bis del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha fissato al 31 ottobre 2026 il termine per aderire. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, la scadenza slitta a lunedì 2 novembre 2026, in base alla regola generale sugli adempimenti fiscali in scadenza di sabato o in un giorno festivo (art. 7, comma 1, lett. h, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70);
  • per chi ha un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina del CPB confluirà nel nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141).

Come si costruisce la proposta: gradualità, soglie e imposta sostitutiva

La proposta per il biennio 2026-2027 è elaborata secondo la metodologia approvata con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026. Il punto di partenza sono i dati dichiarati dal contribuente per il 2025 nei modelli ISA. A questi si aggiungono le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche, il confronto con i valori del settore di appartenenza e le previsioni macroeconomiche.

Resta il meccanismo di gradualità. Per il 2026 il maggior reddito proposto è pari alla metà di quello individuato per il 2027, così da accompagnare il contribuente verso la piena affidabilità fiscale. Lo stesso criterio si applica alla base imponibile IRAP.

Il decreto-legge di marzo ha inoltre esteso i limiti alla proposta anche ai contribuenti con i punteggi ISA più bassi. Rispetto al reddito dell’anno precedente, l’aumento proposto non può superare:

  • il 10% con punteggio pari a 10;
  • il 15% con punteggio da 9 a meno di 10;
  • il 25% con punteggio da 8 a meno di 9;
  • il 30% con punteggio da 6 a meno di 8;
  • il 35% con punteggio inferiore a 6.

Chi aderisce può assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito concordato che supera quello dell’anno precedente, al netto delle componenti straordinarie come plusvalenze e sopravvenienze. L’aliquota dipende dal punteggio ISA: 10% con punteggio pari o superiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6. L’opzione può riguardare anche una sola delle due annualità.

Per eccedenze superiori a 85.000 euro, sulla parte oltre tale soglia l’aliquota sale al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES, come previsto dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Per società e associazioni il superamento della soglia si verifica in capo all’ente, a prescindere dalle quote attribuite ai soci.

Accesso, esclusione e decadenza: le regole cambiano

La novità più importante riguarda chi aderisce senza averne i requisiti o pur trovandosi in una causa di esclusione. In passato questa situazione comportava la decadenza dal concordato. Ora l’adesione è priva di effetti fin dall’origine: il contribuente non risulta decaduto, ma il concordato si considera come mai sottoscritto. Di conseguenza è stata eliminata la specifica ipotesi di decadenza prevista per questi casi.

Cambiano anche alcune cause di esclusione e di cessazione:

  • Studi associati e società tra professionisti o tra avvocati. L’esclusione opera solo se l’associazione o la società svolge attività riconducibili allo stesso ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato. È l’interpretazione già adottata dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 45 del 24 febbraio 2026.
  • Ingresso di nuovi soci, solo in caso di rinnovo. Non determina esclusione né cessazione se i nuovi soci, nell’anno precedente, avevano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Viene rivisto anche il sistema della decadenza. Errori e omissioni nei dati comunicati per la proposta non fanno più perdere automaticamente il concordato. La decadenza scatta solo se, a seguito di accertamento, il reddito o il valore della produzione ricalcolati sui dati corretti risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.

Il contribuente può correggere spontaneamente i propri errori. Con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso, il reddito concordato viene ricalcolato sui dati corretti e le relative sanzioni vengono definite in misura ridotta. Questo è possibile purché non siano già stati notificati atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.

Restano invece cause di decadenza:

  • l’accertamento di attività non dichiarate, o di passività inesistenti o indeducibili, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati;
  • le violazioni di rilevanza penale-tributaria constatate;
  • la comunicazione infedele dei dati ISA che riduca il reddito concordato di oltre il 30%.

Per queste ultime due ipotesi il ravvedimento non è sufficiente se la violazione è già stata constatata o se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Vantaggi per chi rinnova e controlli per chi non aderisce

Il decreto Omnibus rafforza gli incentivi per chi, concluso un biennio, decide di rinnovare l’adesione. In questo caso sono previsti:

  • l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni fino a 100.000 euro annui per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, in luogo delle soglie ordinarie di 70.000 e 50.000 euro;
  • l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;
  • l’anticipazione di due anni, anziché di uno, dei termini di decadenza per l’accertamento;
  • la possibilità di rateizzare saldo e acconti delle imposte senza interessi.

Chi rinnova, inoltre, può calcolare gli acconti con il metodo storico senza versare la maggiorazione prevista per il primo anno di adesione. Il primo anno del nuovo biennio è infatti considerato una prosecuzione del concordato precedente, come già chiarito dalle FAQ di giugno 2026.

Un’ulteriore opportunità è riservata a chi ha aderito per il biennio 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027. Questi contribuenti possono regolarizzare, anche singolarmente, le annualità dal 2020 al 2023 con un’imposta sostitutiva agevolata, legata al punteggio ISA e ridotta del 30% per gli anni 2020 e 2021, segnati dall’emergenza COVID-19. Il versamento va effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi al tasso legale. Una volta perfezionato il ravvedimento, per quelle annualità sono escluse le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Sul fronte opposto, per chi non aderisce o decade è prevista un’intensificazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, anche tramite l’Anagrafe dei conti finanziari. Si applicano inoltre soglie dimezzate per le sanzioni accessorie, secondo l’articolo 2-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.

Per i commercialisti e i loro clienti è quindi opportuno verificare con attenzione requisiti, cause di esclusione e correttezza dei dati ISA prima della scadenza del 2 novembre. Le nuove regole rendono il concordato più flessibile e premiano in modo particolare chi sceglie di proseguire nel percorso avviato.

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