Pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio il Decreto MASE del 2 aprile con i criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonche' requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Il decreto definisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonche' i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari
I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
- b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
Credito d’imposta eco imballaggi: requisiti e regole per le domande
Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.
Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4.
Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' quella comprovante il possesso delle certificazioni.
Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.
La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto puo' fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.
Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante
L'agevolazione e' concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed e' fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non puo', comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualita', di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione non e' cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili
Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.
L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato:
- a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
- d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.