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Credito d’imposta eco imballaggi: tutte le regole per averlo

21 Maggio 2024 in Speciali

Pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio il Decreto MASE del 2 aprile  con i criteri e modalita'  di  applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta  nonche'  requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee  ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti  e  degli  imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonche'  i  requisiti  tecnici  e  le  certificazioni idonee  ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa   europea   e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

  • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
  • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
  • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

  • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

Credito d’imposta eco imballaggi: requisiti e regole per le domande

Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano  al  Ministero un'apposita istanza, contenente i  dati  e  le  informazioni  di  cui all'allegato 2, esclusivamente per  via  telematica,  entro  sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa  accessibile dal sito istituzionale del  Ministero (www.mase.gov.it),  comunicata attraverso la sezione  news  del  medesimo  sito  istituzionale. 

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano  l'ammontare  complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la  documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonche'  quella  comprovante  il  possesso  delle certificazioni.
 Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla  pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.
 La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto puo' fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.

Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

L'agevolazione e' concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed e' fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  puo', comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
 Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualita',  di cui all'art. 7, comma  1,  il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo  dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
 L'agevolazione  non  e'  cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base  imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

  • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
  • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
    • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
  • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
  • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
  • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste  dall'allegato  1  al presente decreto.
 L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita  attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o   da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione, e' certificato:

  • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonche'  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
  • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
  • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalita' che consentano la  piena tracciabilita'  dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
  • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.                  

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