SOGGETTI: Soggetti Iva mensili/trimestrali che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list")
ADEMPIMENTO: (Facoltà di) comunicazione mensile (dicembre 2014) / trimestrale (4° trimestre 2014) degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a € 500, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list".
N.B. Si tratta di una "facoltà" in quanto, in base a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) entrato in vigore il 13.12.2014, già a decorrere dalle operazioni poste in essere nel periodo d’imposta 2014 (quindi, con effetto retroattivo rispetto al decreto stesso) la periodicità della comunicazione è divenuta annuale (non più mensile/trimestrale) e l’obbligo scatta ora solo se nell’anno sono state effettuate operazioni per un importo complessivo pari almeno a 10.000 euro. Considerati i dubbi interpretativi sollevati dalla norma sul comportamento da tenere in merito agli ultimi mesi del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con comunicato stampa del 19.12.2014, che i soggetti interessati possono ancora comunque presentare le comunicazioni “black list” relative ai mesi di novembre e dicembre 2014 / 4° trimestre 2014 con le vecchie regole, di fatto consentendo di chiudere il 2014 utilizzando le vecchie modalità. Avvalendosi di tale possibilità, non sarà necessario nel 2015 presentare la comunicazione annuale relativa al 2014.
N.B. Si tratta di una "facoltà" in quanto, in base a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) entrato in vigore il 13.12.2014, già a decorrere dalle operazioni poste in essere nel periodo d’imposta 2014 (quindi, con effetto retroattivo rispetto al decreto stesso) la periodicità della comunicazione è divenuta annuale (non più mensile/trimestrale) e l’obbligo scatta ora solo se nell’anno sono state effettuate operazioni per un importo complessivo pari almeno a 10.000 euro. Considerati i dubbi interpretativi sollevati dalla norma sul comportamento da tenere in merito agli ultimi mesi del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con comunicato stampa del 19.12.2014, che i soggetti interessati possono ancora comunque presentare le comunicazioni “black list” relative ai mesi di novembre e dicembre 2014 / 4° trimestre 2014 con le vecchie regole, di fatto consentendo di chiudere il 2014 utilizzando le vecchie modalità. Avvalendosi di tale possibilità, non sarà necessario nel 2015 presentare la comunicazione annuale relativa al 2014.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello di comunicazione polivalente (quadro BL) disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.