Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato un decreto legislativo che cambia le regole su chi può sapere chi si nasconde dietro un'impresa, un trust o una società, recante "Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849".
Scarica lo Schema del dlgs approvato il 04.06.2026 dal Consiglio dei Ministri in attesa della sua pubblicazione.
In concreto, il provvedimento ridisegna l'accesso al Registro dei titolari effettivi, la banca dati pubblica, tenuta dalle Camere di commercio, in cui le imprese e i soggetti giuridici devono comunicare il nome della persona fisica che le controlla o ne detiene la proprietà.
Conoscere il titolare effettivo è uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: chi vuole usare una società come schermo per occultare denaro illecito conta proprio sull'anonimato.
Rendere questi dati accessibili, ma in modo controllato, è l'obiettivo della Sesta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea (direttiva (UE) 2024/1640, c.d. AMLD6), parte di un più ampio pacchetto normativo europeo che comprende anche il Regolamento (UE) 2024/1624 e il Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).
Il decreto recepisce la direttiva anche alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva dichiarato illegittimo il vecchio sistema di accesso aperto a chiunque senza limiti, ritenendolo incompatibile con il diritto alla protezione dei dati personali. Da quella pronuncia nasce l'esigenza di un sistema più selettivo: non più accesso libero per tutti, ma un meccanismo differenziato che distingue chi ha diritto di sapere, perché e con quali garanzie.
Il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, introducendo sei nuovi articoli (da 21-bis a 21-septies) che sostituiscono integralmente la disciplina previgente e abrogano la sezione II del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.
Titolarità effettiva: i tre canali di accesso al Registro delle imprese
Il cuore della riforma è la costruzione di un sistema graduato e proporzionato di accesso, articolato in tre canali con regole e presupposti distinti, in sostituzione del previgente regime unico.
Accesso delle autorità pubbliche (art. 21-bis D.Lgs. 231/2007).
Il primo canale è riservato alle autorità istituzionali, alle quali è garantito un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al titolare effettivo interessato. In seguito alle osservazioni accolte delle Commissioni parlamentari riunite II e VI della Camera dei deputati, la lettera d) dell'articolo 21-bis individua ora espressamente, per le finalità di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.
Completano il novero gli organismi europei: AMLA (per le analisi congiunte), Procura europea (EPPO), OLAF, Europol ed Eurojust.
Le modalità tecniche saranno regolate da apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e Infocamere, nel rispetto del disciplinare tecnico del DM 55/2022 e con obbligo di tracciamento delle operazioni, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo interno indipendente.
Accesso dei soggetti obbligati (art. 21-ter D.Lgs. 231/2007).
Banche, intermediari finanziari, professionisti e tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 possono consultare il Registro esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
L'accesso richiede un preventivo accreditamento telematico presso la Camera di commercio competente, valido due anni e rinnovabile, con indicazione, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della categoria di appartenenza, dei dati identificativi e della finalità dell'accesso. La scelta di un procedimento di accreditamento distinto dal singolo accesso risponde a un'esigenza di semplificazione: l'appartenenza alle categorie dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 è relativamente stabile nel tempo e la verifica preventiva evita di duplicare i controlli per ciascuna consultazione, con vantaggi di efficienza sia per i soggetti obbligati sia per il sistema camerale. I soggetti accreditati possono designare delegati interni all'accesso, purché svolgano attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio, ferma restando la responsabilità piena del soggetto obbligato. L'accesso avviene dietro pagamento di diritti di segreteria. I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare tempestivamente le incongruenze tra i dati del Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica, garantendo l'anonimato del segnalante. La consultazione del Registro non sostituisce l'obbligo autonomo di valutazione del rischio di riciclaggio.
Accesso dei soggetti aventi un legittimo interesse (art. 21-quater D.Lgs. 231/2007).
Il terzo canale, interamente fondato sul criterio del legittimo interesse, è la novità più rilevante per i privati e per gli operatori non finanziari.
Le informazioni accessibili sono: nome e cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e condizione giuridica che qualifica il soggetto come titolare effettivo.
Per alcune categorie il legittimo interesse è presunto per legge:
- giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo ex legge 3 febbraio 1963, n. 69 che agiscono per finalità giornalistiche o mediatiche;
- enti del terzo settore, ONG, professori e ricercatori universitari e di enti pubblici di ricerca;
- stazioni appaltanti pubbliche e — aggiunta in accoglimento del parere parlamentare — l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- autorità straniere omologhe;
- soggetti obbligati di paesi terzi;
- autorità competenti per i fondi UE e il PNRR;
- fornitori qualificati di prodotti antiriciclaggio.
Tra i titolari di legittimo interesse presunto rientrano anche, su proposta delle Commissioni parlamentari, i soggetti che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con l'entità di cui si vogliono verificare i dati. Si tratta di un requisito probatorio più stringente rispetto alla mera intenzione di contrattare presente nella versione parlamentare iniziale. Giornalisti, ONG e ricercatori accedono anche alle informazioni storiche degli ultimi cinque anni e all'assetto proprietario o di controllo. L'accesso è possibile anche in via analogica allo sportello camerale.
L’organismo notarile accentrato per i dati antiriciclaggio
La novità di maggiore impatto per la categoria notarile è l'introduzione, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, del nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. 231/2007, che istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, dotato di una propria banca dati collegata al Sistema di Conservazione del Notariato.
I notai, sono tenuti a inserire nella banca dati le copie autentiche degli atti ricevuti o autenticati, i dati di adeguata verifica soggetti a obbligo di conservazione ex art. 31 e i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette.
L'organismo analizza i dati, restituisce ai notai flussi di riscontro delle analisi condotte, li assiste nella valutazione delle singole fattispecie segnalabili e promuove la qualità delle comunicazioni alla UIF. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza riceve dall'organismo le informazioni utili alla valutazione del profilo di rischio dei singoli notai. L'accesso alla banca dati è riservato al MEF, alla UIF, alla Guardia di finanza, alla DNA e alla DIA.
Il direttore dell'organismo è nominato dal CNN su designazione del Ministero della giustizia tra soggetti con adeguati requisiti di indipendenza e competenza, con costi a carico del CNN nell'ambito della propria dotazione ordinaria di bilancio.
Le modalità operative, i contenuti degli obblighi di trasmissione e le regole di accesso delle autorità saranno disciplinati con decreto del MEF di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante privacy, il CNN e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Sul piano sanzionatorio, salvo violazioni gravi, dolose o sistematiche, l'accertamento di irregolarità nell'adempimento degli obblighi ex art. 34-bis comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, a condizione che gli atti attuativi siano applicabili alla fattispecie contestata.
Entrata in vigore e adempimenti successivi
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni saranno adottati: il decreto MIMIT di aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (con le nuove regole sulle circostanze eccezionali) e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del DM 55/2022, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Solo successivamente a questi due atti, il MIMIT adotterà il provvedimento che sancisce l'operatività del nuovo sistema di accesso.
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