Con il decreto legislativo 25 giugno 2026 n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, il legislatore ha attuato la delega prevista dall'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, riformando in modo organico il sistema sanzionatorio e le procedure sanzionatorie del Testo Unico della Finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
L'intervento riguarda in particolare le sanzioni per abusi di mercato, gli obblighi informativi degli emittenti quotati, la disciplina degli intermediari e le procedure davanti a Banca d'Italia e Consob.
Il riordino coinvolge inoltre altri ambiti regolati dal TUF e dalla normativa europea di settore, tra cui l'attività dei revisori legali e delle società di revisione, i consulenti finanziari, i servizi di crowdfunding, i benchmark e gli indici di riferimento, le cartolarizzazioni, le cripto-attività, la resilienza operativa digitale (DORA) e la disciplina antiriciclaggio.
Il provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune disposizioni chiave, come si vedrà, seguono una tempistica differita.
Perché nasce la riforma e cosa cambia nella confisca
L'obiettivo dichiarato del decreto è duplice:
- da un lato razionalizzare condotte e trattamenti sanzionatori distinguendo tra ambito amministrativo e penale sulla base del criterio di offensività;
- dall'altro rendere le procedure più rapide, trasparenti e rispettose del contraddittorio.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'istituto della confisca (Articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, che modifica l'articolo 187-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): non si parla più genericamente di confisca "del prodotto o del profitto dell'illecito", ma di confisca di una somma di denaro pari al profitto conseguito.
In sostanza:
- Prima della riforma, quando la Consob puniva un abuso di mercato (ad esempio insider trading o manipolazione del mercato), oltre alla multa poteva anche disporre la confisca "del prodotto o del profitto dell'illecito". In pratica poteva sequestrare i beni concreti guadagnati con l'illecito (ad esempio le azioni acquistate, il denaro specifico ottenuto dalla vendita, ecc.) — quella che si chiama confisca "diretta", cioè sui beni fisici o sul denaro effettivamente riconducibile all'operazione illecita.
- Dopo la riforma, la confisca riguarda invece "una somma di denaro pari al profitto dell'illecito". Cambia quindi l'oggetto della confisca: non serve più individuare e "seguire" i beni specifici derivanti dal reato (operazione spesso complicata, perché il denaro può essere stato speso, reinvestito, mescolato con altri fondi), ma basta calcolare quanto la persona ha guadagnato e confiscare una somma equivalente, anche presa da altri beni o disponibilità del soggetto. Questo si chiama confisca "per equivalente" ed è molto più semplice da applicare in concreto.
Esempio pratico: se un trader ha guadagnato 100.000 euro sfruttando informazioni riservate, prima la Consob doveva dimostrare quali specifici beni derivavano da quell'operazione per confiscarli. Ora può semplicemente ordinare il pagamento di 100.000 euro, attingendo dal patrimonio del soggetto, senza dover "rintracciare" i beni originari.
Viene inoltre introdotta la possibilità, in alternativa alla confisca, di irrogare una sanzione pecuniaria accessoria di pari importo, lasciando così alle Autorità di vigilanza uno strumento più flessibile in fase di applicazione delle sanzioni. In pratica, invece di "confiscare" formalmente una somma (con tutte le procedure tecniche che questo comporta, come il sequestro preventivo), l'Autorità può scegliere la strada più snella: aggiungere alla multa già prevista un'ulteriore sanzione economica di pari valore al guadagno illecito, trattandola come una sanzione e non come una confisca in senso tecnico.
Soglie di rilevanza, ordini di ripristino e responsabilità degli esponenti aziendali
IlIl decreto introduce il nuovo articolo 194.1 TUF, che stabilisce un principio importante: non tutte le violazioni formali del TUF devono necessariamente sfociare in una sanzione amministrativa. La sanzione si applica infatti solo quando la violazione è considerata "rilevante", secondo criteri che Banca d'Italia e Consob dovranno definire con propri regolamenti, tenendo conto ad esempio di: quanto la condotta ha inciso sull'organizzazione e sui rischi aziendali; se si tratta di un comportamento occasionale o sistematico e diffuso nel tempo; quanto pericolo ha creato per la tutela degli investitori o per la stabilità del mercato; quanto ha ostacolato l'attività di vigilanza; l'entità del profitto ottenuto o del danno causato.
Resta comunque fissato un paletto chiaro, sono sempre e comunque rilevanti le violazioni per cui la legge prevede una sanzione pecuniaria minima superiore a 30.000 euro, a prescindere da qualsiasi altra valutazione.
In pratica: l'obiettivo è evitare che infrazioni di scarsa importanza, magari solo formali o senza conseguenze concrete, comportino automaticamente una sanzione pecuniaria, riservando invece questa misura ai casi che meritano davvero una risposta punitiva.
Accanto a questo filtro, viene inserito il nuovo articolo 194-bis.1 TUF, che dà a Banca d'Italia e Consob uno strumento alternativo (o aggiuntivo) rispetto alla multa: possono infatti ordinare al soggetto di eliminare l'infrazione contestata, indicando le misure da adottare e un termine per farlo, oppure possono pubblicare una dichiarazione che rende nota la violazione e il responsabile. Se il soggetto non rispetta l'ordine ricevuto entro i termini, la sanzione pecuniaria prevista per la violazione originaria viene aumentata fino a un terzo.
Esempio pratico: se una società quotata ha comunicato informazioni in modo scorretto, l'Autorità può ordinarle di correggere e ripubblicare l'informazione corretta entro una data precisa, invece di (o oltre a) comminare subito una multa. Se la società ignora l'ordine, rischia una sanzione più pesante.
Come conseguenza di questa novità, vengono abrogati i precedenti articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e 194-septies TUF, che disciplinavano in modo più frammentato strumenti simili, ora accorpati e semplificati nel nuovo articolo 194-bis.1.
Il decreto conferma infine, con alcuni aggiustamenti di coordinamento normativo, il principio già esistente secondo cui, quando una società o un ente commette una violazione, possono essere sanzionati anche gli esponenti aziendali e il personale interno (amministratori, dirigenti, membri degli organi di controllo), se la loro condotta ha contribuito a causare l'infrazione, ad esempio per non aver vigilato adeguatamente o per aver violato doveri propri del loro ruolo.
La nuova procedura sanzionatoria e gli strumenti deflativi
Il decreto riscrive integralmente l'articolo 195 TUF, unificando la procedura sanzionatoria di Banca d'Italia e Consob, finora regolata in modo in parte differente dalle due Autorità.
La novità principale riguarda i tempi, l'Autorità competente ha ora 180 giorni di tempo dal momento in cui ha raccolto elementi sufficienti per contestare la violazione (360 giorni se il soggetto risiede o ha sede all'estero). Vengono inoltre rafforzati i diritti di chi riceve la contestazione, che può consultare tutti gli atti dell'istruttoria, presentare memorie difensive scritte e chiedere di essere ascoltato personalmente, anche con l'assistenza di un avvocato, sia nella fase in cui si raccolgono le prove sia, nei casi più complessi, in quella in cui si decide la sanzione.
Cambia anche il giudice competente in caso di ricorso, le impugnazioni contro i provvedimenti sanzionatori vengono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza concentrata sempre presso il TAR Lombardia, sede di Milano, indipendentemente da dove risieda il soggetto sanzionato o da dove sia avvenuta la violazione.
Accanto alla procedura ordinaria, il decreto introduce o rafforza tre strumenti che permettono di chiudere il procedimento in anticipo, evitando un contenzioso lungo:
- Gli impegni (articolo 196-ter TUF): entro 30 giorni dalla contestazione, il soggetto può proporre all'Autorità misure concrete per rimediare al problema segnalato, ad esempio la revisione di una procedura interna scorretta. Se l'Autorità li ritiene adeguati, li rende obbligatori e il procedimento si chiude senza sanzione.
- L'applicazione concordata della sanzione (nuovo articolo 196-quater TUF): una sorta di "patteggiamento amministrativo" che consente di negoziare direttamente con l'Autorità l'entità della sanzione, con uno sconto fino a un quinto rispetto al massimo edittale previsto dalla legge, e la possibilità di pagare a rate, da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate mensili.
- Il pagamento in misura ridotta (nuovo articolo 196-quinquies TUF): per un elenco tassativo di violazioni minori indicate dalla legge, è possibile chiudere il procedimento pagando, entro 30 giorni dalla contestazione, il doppio del minimo edittale previsto per quella violazione, a condizione di non aver già usufruito di questa possibilità nei 12 mesi precedenti.
Il decreto introduce infine due nuove regole generali. Il nuovo articolo 195.1 TUF sancisce il principio del favor rei, in base al quale, se la normativa cambia, si applica sempre la disciplina più favorevole al soggetto sanzionato, salvo che il provvedimento sia già definitivo; lo stesso articolo disciplina inoltre il cumulo giuridico: quando con un'unica condotta si violano più disposizioni, non si sommano tutte le sanzioni previste, ma si applica quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il nuovo articolo 195.2 TUF disciplina invece il coordinamento tra Banca d'Italia e Consob nei casi in cui la stessa condotta rientri nelle competenze di entrambe le Autorità, imponendo un obbligo di reciproca informazione per evitare sanzioni sproporzionate sulla medesima violazione.
Decorrenza e ricadute operative per contribuenti e professionisti
Sul piano temporale, non tutto il decreto segue questa tempistica. È importante distinguere:
Dal 7 agosto 2026 (entrata in vigore generale) diventano applicabili:
- le modifiche alla confisca (art. 187-sexies TUF)
- le nuove regole su soglie di rilevanza, ordini di ripristino, responsabilità degli esponenti aziendali
- tutte le altre modifiche non espressamente rinviate (vedi punto successivo)
Dal 7 maggio 2027 (nono mese successivo all'entrata in vigore, come previsto dall'art. 10, comma 2) diventano invece applicabili solo queste disposizioni specifiche:
- l'articolo 194.1 (soglia di rilevanza delle violazioni)
- l'articolo 195, tranne i commi 7 e 8 (quindi la nuova procedura sanzionatoria vera e propria, incluso il termine dei 180/360 giorni)
- l'articolo 195.2 (coordinamento Banca d'Italia-Consob)
- gli articoli 196-ter e 196-quater (impegni e applicazione concordata)
Entro questa stessa data (7 maggio 2027), Banca d'Italia e Consob devono anche aver adottato i regolamenti attuativi necessari a far funzionare questi nuovi strumenti.
In sintesi pratica, fino al 7 maggio 2027 restano in vigore le vecchie regole procedurali (vecchio testo dell'art. 195, vecchi articoli 196-bis e 196-ter), come previsto dalla norma transitoria dell'articolo 10, comma 5. Solo da quella data la riforma della procedura sanzionatoria diventa pienamente operativa.
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