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Finanziamenti MUR per la ricerca internazionale: Linee Guida DM 1573/2024

19 Giugno 2026 in Normativa

Le Linee Guida al Decreto Ministeriale n. 1573 del 9 settembre 2024, emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) — Segretariato Generale, Direzione generale dell'internazionalizzazione e comunicazione — costituiscono il documento operativo di riferimento per la concessione di agevolazioni finanziarie a soggetti italiani che partecipano a progetti di ricerca nell'ambito della cooperazione scientifica internazionale.Il documento, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2550 del 2 ottobre 2024, non si limita a una mera esposizione normativa, ma fornisce le disposizioni e le procedure operative concrete che i soggetti proponenti devono seguire per accedere ai fondi ministeriali legati alle iniziative transnazionali di ricerca cui l'Italia partecipa.

Per il dettaglio dei Bandi  si veda http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/

l contesto: la cooperazione scientifica internazionale

L'Italia è parte di numerosi accordi, convenzioni e protocolli internazionali che danno origine a iniziative congiunte di finanziamento della ricerca. Queste iniziative, promosse da raggruppamenti di Stati o dalla Commissione europea, prevedono call competitive a cui possono rispondere partenariati internazionali composti da università, enti di ricerca, imprese e altri soggetti. La valutazione scientifica dei progetti presentati è affidata a una Struttura di Gestione Internazionale, composta da esperti nominati dagli Stati aderenti, che seleziona i progetti meritevoli con criteri uniformi per tutti i Paesi partecipanti.

Una volta che un progetto viene positivamente valutato dalla struttura internazionale, spetta al MUR finanziare la quota di competenza dei partner italiani coinvolti. È proprio per disciplinare questa fase nazionale — dall'istruttoria alla concessione, dall'erogazione al monitoraggio — che sono state predisposte le presenti Linee Guida.

La struttura del documento

Il documento si articola in due sezioni principali.

 La Sezione I contiene i riferimenti normativi e le note procedurali di attuazione, e copre l'intero ciclo di vita di un progetto: le fonti di finanziamento, i soggetti ammissibili, i costi riconoscibili, le garanzie richieste, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione, le modalità di erogazione e le condizioni di revoca.

 La Sezione II è invece dedicata alla documentazione: fornisce istruzioni dettagliate per la corretta compilazione di tutti gli allegati richiesti nelle diverse fasi della procedura.

Il decreto ministeriale cui le Linee Guida fanno riferimento si compone di 21 articoli organizzati in tre capi: le Disposizioni generali (artt. 1-6), la Gestione procedurale dei progetti selezionati (artt. 7-15) e le Procedure per l'uso dei fondi europei depositati sul conto di contabilità speciale IGRUE (artt. 16-21).

Chi può accedere ai finanziamenti

I soggetti ammissibili sono quelli identificati dall'art. 60, c. 3, del D.L. 83/2012: imprese, università, enti e organismi di ricerca e qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi, purché residenti o con stabile organizzazione in Italia. I soggetti possono partecipare singolarmente o in forma aggregata, costituendo partenariati nazionali coerenti con quelli internazionali.

I soggetti privati devono soddisfare alcune condizioni di ammissibilità: non devono essere in stato di morosità verso il MUR né soggetti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta o volontaria, amministrazione straordinaria). Chi si trovasse in una di queste situazioni al momento della domanda ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. L'ammissibilità degli aiuti ai privati è inoltre subordinata al rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

Le risorse e la forma del sostegno

I finanziamenti sono erogati a valere sulle disponibilità del FIRST (Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica), dei fondi europei gestiti tramite il conto di contabilità speciale IGRUE, e di altre risorse nazionali e internazionali di cofinanziamento. L'unica forma di agevolazione prevista è il contributo a fondo perduto: non sono previsti prestiti agevolati né altre forme restitutorie.

Le intensità del contributo rispetto ai costi ammissibili variano a seconda della tipologia di attività di ricerca — Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale (quest'ultimo ammesso solo in misura non preponderante) — e sono definite nei singoli bandi integrativi, nel rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento generale di esenzione per categorie. I costi ammissibili sono quelli effettivamente e definitivamente sostenuti a partire dalla data indicata nel decreto di concessione, e comunque non prima di 90 giorni dalla presentazione della proposta.

Il processo: dall'avviso integrativo all'erogazione

La procedura prende avvio con la pubblicazione di un Avviso integrativo nazionale da parte del MUR, a completamento del bando internazionale già emanato dalla Struttura di Gestione. L'avviso integrativo definisce le condizioni specificamente applicabili ai soggetti italiani: documentazione richiesta, scadenze, percentuali di finanziamento e ogni altra modalità operativa.

I proponenti italiani presentano la propria domanda al MUR, corredata di un articolato set documentale: domanda di finanziamento, dichiarazioni del soggetto richiedente, attestazione di affidabilità economico-finanziaria, tabella dei costi ammissibili e, per gli organismi di ricerca, dichiarazione di conformità allo status previsto dal diritto europeo. Il Ministero procede quindi alla verifica di eleggibilità formale e alla selezione, che tiene conto dell'esito della valutazione scientifica internazionale già acquisita.

Una volta approvato il progetto e formalizzato il contratto, il contributo viene erogato in più tranche: una anticipazione fino al 90% dell'importo agevolato — subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria — e un saldo finale, erogato dopo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile della rendicontazione finale, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali. Nei partenariati con più soggetti italiani, l'erogazione avviene a favore del Soggetto Capofila, che deve redistribuire le quote di competenza agli altri partner entro 90 giorni.

Monitoraggio e responsabilità

Il documento dedica attenzione anche alla fase post-progetto: il MUR si riserva di richiedere ai beneficiari una relazione sull'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, da trasmettere entro due anni dall'erogazione del saldo. Sono inoltre disciplinate le condizioni di revoca delle agevolazioni — che comportano la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi — nei casi di inadempimento, fallimento sopravvenuto o interruzione non giustificata della ricerca.

Per ulteriori informazioni sulle singole iniziative e sui bandi attivi, è possibile consultare il portale dedicato: www.ricercainternazionale.mur.gov.it

Allegati:

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