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Decreto maltempo 2026 convertito in legge: tutte le misure per imprese e contribuenti

24 Aprile 2026 in Normativa

Il Senato ha approvato in via definitiva, nella seduta del 22 aprile 2026, il disegno di legge di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante interventi urgenti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché misure per fronteggiare la frana di Niscemi

Scarica il testo del ddl di conversione (A.S. 1876) comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento introduce un pacchetto articolato di misure fiscali, contributive, economiche e ambientali, con impatti rilevanti per contribuenti, imprese e professionisti. Il decreto prevede un primo importante intervento finanziario per la gestione dell’emergenza:

  • 90 milioni di euro per il 2026
  • 25 milioni per il 2027
  • ulteriori 50 milioni nel 2027 dal fondo ricostruzione.

Le somme sono destinate al ristoro dei danni subiti da:

  • patrimonio privato
  • attività economiche e produttive.

Di seguito una guida chiara e operativa alle principali novità.

Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

I contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza oppure sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità nei Comuni colpiti dall'emergenza beneficiano della sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026:

  • dei versamenti tributari (Irpef, Ires, IVA, ecc.), 
  • dei contributi previdenziali e assistenziali 
  • e dei premi INAIL.

La sospensione si estende:

  • alle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta, 
  • alle addizionali IRPEF, 
  • alle cartelle di pagamento, 
  • agli avvisi di accertamento esecutivi 
  • e agli avvisi di addebito INPS. 

Sono esclusi dalla sospensione i versamenti relativi a dazi doganali e accise, in quanto disciplinati dalla normativa europea.

Gli importi sospesi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. 

Per i soggetti colpiti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 83 e seguenti, legge 30 dicembre 2025, n. 199), tutti i termini sono prorogati di tre mesi

La sospensione si applica anche ai datori di lavoro, ai professionisti e ai CAF che, pur operando per conto di clienti non ubicati nelle zone colpite, abbiano sede o svolgano l'attività negli immobili interessati. 

In sede di conversione è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell'art. 2, che sospende per lo stesso periodo i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) su edifici distrutti o inagibili e su beni mobili e immobili strumentali all'attività d'impresa.

Sostegno al reddito dei lavoratori e degli autonomi

I lavoratori dipendenti privati e agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a causa degli eventi emergenziali hanno diritto a una integrazione al reddito mensile (art. 5), erogata dall'INPS con pagamento diretto e modalità semplificate, nel limite massimo di 1.340,56 euro netti mensili (pari al massimale CIG per il 2026). 

L'integrazione è riconosciuta per un massimo:

  • di 90 giornate per chi non può svolgere la prestazione 
  • e di 15 giornate per chi non può raggiungere il luogo di lavoro, entro il termine del 30 aprile 2026.

La prestazione è coperta da contribuzione figurativa.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con sede nei Comuni colpiti accedono invece a una indennità una tantum (art. 6) pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro.

Il beneficio è riconosciuto anche a collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ed è erogato dall'INPS su domanda adeguatamente documentata.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF né alla base imponibile previdenziale. Il limite di spesa complessivo è di 78,8 milioni di euro per il 2026. 

Misure per le imprese: agricoltura, pesca e adempimenti sospesi

Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi ricevono sostegno attraverso gli indennizzi previsti dall'art. 9, la cui dotazione è stata incrementata in sede di conversione da 108 a 111,2 milioni di euro.

La liquidazione sarà effettuata direttamente dall'AGEA tramite procedure automatizzate e domande precompilate, sulla base del fascicolo aziendale e del SIAN, garantendo tempi più rapidi rispetto alle ordinarie procedure del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

Per le imprese con sede nei Comuni colpiti, l'art. 8 sospende termini e adempimenti nel periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 2026; la sospensione, su modifica introdotta in conversione, è estesa esplicitamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. 

Quanto all'accesso ai contributi pubblici, il comma 1-ter dell'art. 23 esclude l'applicazione dell'obbligo di previa assicurazione catastrofale per i danni derivanti da eventi non soggetti a tale obbligo; per le micro, piccole e medie imprese (definizione raccomandazione CE 2003/361/CE) il beneficio si applica anche ai danni da eventi soggetti all'obbligo, a condizione che le polizze vengano stipulate entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso. 

Il comma 1-bis dell'art. 23 prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2026, per l'erogazione degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 9 del decreto non si applichino le verifiche di regolarità contributiva (DURC) né le norme sui pagamenti della PA in caso di inadempienza fiscale (art. 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).

Deroghe all’obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese

Due importanti novità introdotte in conversione:

  • Deroga alla regolarità contributiva per il percepimento degli indennizzi: ai soggetti con residenza o sede nei Comuni colpiti (alla data del 18 gennaio 2026) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le norme sulla verifica della regolarità contributiva (DURC) né quelle sui pagamenti delle PA in caso di inadempienze fiscali (art. 48-bis DPR 602/1973), limitatamente all'erogazione degli indennizzi previsti dagli articoli 1 e 9 del decreto.
  • Deroga all'obbligo di assicurazione catastrofale: ai contributi del decreto non si applica il vincolo dell'art. 1, comma 102, della legge 213/2023 (obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per accedere ai contributi pubblici), se il danno deriva da eventi diversi da quelli soggetti all'obbligo assicurativo.

Per le micro, piccole e medie imprese (definizione UE) danneggiate, la deroga si applica anche per danni da eventi soggetti all'obbligo, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo tra la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali (31 dicembre 2024 per molte categorie) e gli eventi del 18 gennaio 2026. Tuttavia, queste imprese dovranno stipulare le polizze entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Tabella riepilogativa delle principali misure

Misura Riferimento Beneficiari Importo / Scadenza
Fondo emergenza Art. 1 Patrimonio privato e imprese 165 mln € (2026-2027)
Sospensione fiscale e contributiva Art. 2 Residenti/sedi in zone colpite 18/01/2026 – 30/04/2026; pagamento entro 10/10/2026
Sospensione canoni leasing Art. 2, c. 10-bis Imprese con contratti leasing su beni colpiti Stesso periodo
Proroga Rottamazione-quinquies Art. 2, c. 10 Soggetti colpiti con cartelle in rottamazione +3 mesi su tutti i termini
Integrazione al reddito Art. 5 Lavoratori dipendenti privati e agricoli Max 1.340,56 €/mese; fino a 90 gg
Indennità autonomi Art. 6 Lavoratori autonomi / P.IVA 500 euro una tantum per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro
Indennizzi agricoltura Art. 9 Imprese agricole, pesca, acquacoltura 111,2 mln €
Commissario Niscemi Art. 15 Comune di Niscemi Interventi strutturali urgenti
Reggio Calabria Art. 16-bis Comune + Città metropolitana 10 mln € (2027-2029)
Deroga DURC per indennizzi Art. 23, c. 1-bis Soggetti colpiti Fino al 31/12/2026
Deroga assicurazione catastrofale Art. 23, c. 1-ter Imprese (PMI con obbligo di stipula entro 60 gg) Applicazione contributi DL
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