Nella seduta del 14 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che riordina in modo organico il settore florovivaistico, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102.
Il provvedimento, approvato in via preliminare il 30 aprile 2026 e assistito dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata l'11 giugno 2026 (atto del Governo n. 406 – schema in versione preliminare), completa così l'iter.
Il testo definitivo tiene conto dell'intesa in Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che hanno introdotto modifiche rispetto alla versione preliminare.
Il decreto dovrà ora essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Strutturato in 5 Capi e 19 articoli, il provvedimento supera la frammentazione normativa che ha finora caratterizzato un comparto strategico dell'agricoltura italiana, definendo per la prima volta l'attività agricola florovivaistica e i suoi risvolti fiscali, tipizzando il contratto di coltivazione e introducendo strumenti stabili di programmazione, formazione, logistica e governance di filiera.
Di seguito le principali novità, con l'avvertenza che i contenuti di dettaglio andranno confrontati con il testo definitivo una volta pubblicato.
Le principali novità del decreto florovivaismo
Attività agricola florovivaistica e attività connesse
L'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica come quella esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, diretta alla produzione dei vegetali in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili.
L'attività comprende floricoltura, produzione di organi di propagazione gamica e agamica, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo.
Sono considerate connesse, se svolte nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, nonché le operazioni colturali per la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati.
Centri per il giardinaggio: la qualifica di imprenditore agricolo
L'articolo 3 introduce una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio (cd. garden center) e disciplina, con rilievo fiscale diretto, il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo. Gli imprenditori agricoli florovivaistici e le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio, conservano la qualifica agricola a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi sia svolta con le modalità e nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
Resta fermo, in tal caso, il principio secondo cui il regime fiscale agricolo — ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito agrario e il reddito dominicale — è subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione. Non sono invece considerati imprenditori agricoli i titolari di centri dediti principalmente alla commercializzazione di prodotti ornamentali e di oggettistica non connessi all'attività agricola. Un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, individuerà le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi ammessi senza perdita della qualifica agricola.
Il contratto di coltivazione tipizzato e gli accordi quadro
L'articolo 7 tipizza il contratto di coltivazione, già diffuso nella prassi, quale contratto con cui l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali secondo le indicazioni del committente e, a ciclo compiuto, a venderli al committente stesso. Sul piano della contrattualistica pubblica, la particolare natura di tali contratti rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): le stazioni appaltanti possono quindi concludere accordi quadro di durata non superiore a sette anni, in luogo dei quattro anni ordinari, con vantaggi in termini di programmazione produttiva e certezza della vendita.
Formazione, figure professionali e governance di filiera
Il decreto affida a un successivo decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza, la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore, con aggiornamento della figura del manutentore del verde di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Sono valorizzati gli ITS Academy dell'area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e i percorsi universitari, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.
Sul piano organizzativo, viene istituito presso il MASAF il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, articolato in due sezioni (floricola e vivaistica) e con partecipazione a titolo gratuito, cui è affidata la redazione del Piano nazionale del settore, di durata quinquennale. A decorrere dal 1° gennaio 2027 ISMEA gestirà un sistema annuale di rilevazione statistica su specie coltivate, quantità prodotte e prezzi medi.
Interventi economici e vivaismo forestale
Il Capo II prevede la razionalizzazione della logistica tramite individuazione di mercati all'ingrosso da destinare a piattaforme logistiche, un Piano nazionale di riconversione delle strutture serricole e la facoltà per le regioni di introdurre criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale della PAC, senza incremento delle dotazioni.
Il Capo IV disciplina il contributo del settore privato alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati e prevede, all'articolo 17, la concessione o l'affitto agevolato di terreni comunali agli operatori della filiera vivaistica: gratuità fino a un ettaro, condizioni agevolate per superfici superiori, durata da cinque a dieci anni rinnovabile. Su questo articolo, così come sulle definizioni di filiera dell'articolo 2, la Conferenza unificata aveva proposto riformulazioni: i contenuti definitivi vanno verificati sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il quadro dei provvedimenti attuativi
| Articolo | Provvedimento attuativo | Termine |
|---|---|---|
| Art. 3 | DM MASAF-MEF su categorie di beni e servizi dei garden center | 60 giorni |
| Art. 4 | DM interministeriale, previa intesa, su figure professionali | 120 giorni |
| Art. 8 | Decreto direttoriale su mercati all'ingrosso e piattaforme logistiche | 120 giorni |
| Art. 12 | DM MASAF-MASE, previa intesa, di adozione del Piano nazionale | 6 mesi |
| Art. 9 | Decreto direttoriale sul Piano di riconversione delle strutture | 180 giorni dall'adozione del Piano |
| Art. 13 | Decreto direttoriale MASAF su elenco specie oggetto di rilevazione ISMEA | — |
Clausola di invarianza finanziaria
L'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 18 fa salve le discipline di attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e prodotti sementieri, nonché le previsioni della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di canapa.
Allegati: