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Correttivo fiscale Omnibus 2026: cosa cambia per redditi e IVA

23 Luglio 2026 in Normativa

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno 2026, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, di adempimento collaborativo e di controlli fiscali, adottato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. 

Si tratta di un intervento di coordinamento e affinamento tecnico che tocca numerosi provvedimenti già emanati nell'ambito della riforma, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi ai testi unici IVA, successioni, registro e riscossione.

Il testo, denominato informalmente "decreto Correttivo Omnibus", ha nel frattempo proseguito il proprio iter, è divenuto Atto del Governo n. 430, trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026, ed è ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, chiamate a esprimere il parere obbligatorio prima che il Governo possa procedere all'approvazione definitiva.

Scarica il testo dello schema del decreto legislativo correttivo Omnibus della riforma fiscale (Atto Governo n. 430) ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Vale la pena segnalare, per chi opera nel settore, che diversi articoli del provvedimento intervengono ancora sul testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza coordinarsi con il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, che dal 1° gennaio 2027 sostituirà integralmente il vecchio testo unico: un disallineamento tecnico che gli stessi uffici parlamentari hanno raccomandato di sanare e che merita quindi attenzione nel prosieguo dell'iter.

Le novità per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

Il primo blocco di misure riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo.

L'articolo 1 corregge un effetto indesiderato prodotto dal precedente correttivo fiscale, il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, quest'ultimo infatti aveva introdotto, per gli "altri familiari" individuati dall'articolo 433 del Codice civile, il requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con la conseguenza, non voluta, di far perdere retroattivamente ai lavoratori le agevolazioni di welfare aziendale già maturate nel 2025 in favore di parenti non conviventi.

Viene eliminato quindi tale requisito ogni volta che una norma fiscale richiama semplicemente i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR, mantenendolo invece quando la norma richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d'imposta 2025.

Situazione Prima della modifica Dopo la modifica
Norma che cita solo l'art. 12 del TUIR
(es. welfare aziendale)
Serviva comunque la convivenza (o l'assegno alimentare) anche per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle Non serve più: bastano i legami di parentela previsti dall'art. 433 del Codice civile
Norma che richiede anche i limiti di reddito
(es. detrazione per "familiare fiscalmente a carico")
Serviva la convivenza (o l'assegno alimentare) Continua a servire la convivenza (o l'assegno alimentare), oltre al rispetto dei limiti di reddito

Segue l'articolo 2, che semplifica la tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la nuova disciplina, applicabile dal periodo d'imposta 2026, conferma la tassazione forfetaria basata sulle tabelle ACI e differenziata per tipologia di alimentazione del veicolo, ma sostituisce il criterio della prima immatricolazione con quello dell'anzianità del veicolo assegnato, cosicché l'aumento del 50% del valore imponibile, previsto a partire dal sesto anno di vetustà, si applica anche quando il veicolo viene riassegnato a un dipendente diverso dal primo assegnatario.

Viene inoltre colmata una lacuna sulla tassazione degli accessori e degli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, che subiscono una maggiorazione forfetaria del 5%, mentre le somme eventualmente addebitate al dipendente per l'uso del veicolo e degli accessori vengono scomputate dal valore imponibile complessivo. 

Una specifica clausola di salvaguardia mantiene, con gli stessi meccanismi di aggravio dopo il quinto anno, il regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli ordinati entro tale data e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Per chi esercita arti e professioni, l'articolo 3 chiarisce il regime fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta agevolativi, inclusi quelli legati al Superbonus: tali differenziali positivi rientreranno tra i redditi di lavoro autonomo e saranno assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26 per cento, con effetto per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto, fatta salva la possibilità per chi determina il reddito con le regole ordinarie di optare per l'applicazione retroattiva già dal periodo d'imposta 2024.

Gli interventi su redditi d’impresa e fiscalità internazionale

Il provvedimento incide in modo significativo anche sulla determinazione del reddito d'impresa

Per le imprese agricole, l'articolo 4 rivede i criteri di determinazione del reddito, mentre l'articolo 5 interviene sui criteri di derivazione del reddito imponibile dall'utile di bilancio, con particolare riguardo alla valutazione dei titoli, ai piani di pagamento basati su azioni e all'ammortamento di marchi e avviamento per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali; a completare il quadro, l'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali. 

Sul fronte del riporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento del controllo societario, l'articolo 7 fornisce una norma di interpretazione autentica.

L'articolo 9, invece, rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti. 

Guardando alla fiscalità internazionale, l'articolo 10 amplia le condizioni per il riporto delle perdite fiscali estere definitive in caso di fusione transfrontaliera, mentre l'articolo 11 adegua la disciplina della global minimum tax ai nuovi regimi semplificati elaborati dall'OCSE, introducendo meccanismi di neutralizzazione dell'imposizione integrativa per i gruppi che operano in Paesi con regimi fiscali equivalenti.

Chiude questo fronte l'articolo 24, che chiarisce il regime IRAP applicabile agli enti del Terzo settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Successioni, IVA, accertamento e riscossione: le altre novità

Un ulteriore gruppo di misure riguarda la fiscalità indiretta e gli aspetti procedurali.

In materia di detrazione IVA, l'articolo 12 ridefinisce il termine per l'esercizio del diritto, facendolo decorrere dal secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura anziché dall'anno stesso.

Per l'imposta sulle successioni e donazioni e per le imposte ipotecaria e catastale, l'articolo 13 precisa gli ambiti di applicazione della rateazione, mentre gli articoli 14 e 15 intervengono sui termini di decorrenza degli interessi. 

Passando ai controlli, l'articolo 16 modifica la disciplina dell'adempimento collaborativo, offrendo alle imprese aderenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti; seguono l'articolo 17, che sposta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente la gestione del recupero delle somme dovute dagli intermediari in caso di visto di conformità infedele sul modello 730, l'articolo 18, che introduce nuovi obblighi di rendicontazione per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti, e l'articolo 19, che aggiorna le procedure di controllo sulle autoliquidazioni per la pubblicità immobiliare. 

Non mancano poi interventi più puntuali: 

  • l'articolo 21 modifica lo Statuto dei diritti del contribuente,
  • l'articolo 22 aumenta l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei 
  • e l'articolo 23 estende l'affrancamento delle partecipazioni detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. 

Infine, l'articolo 25 rafforza gli strumenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'analisi dei rischi tramite i dati delle fatture elettroniche, mentre l'articolo 26 introduce alcuni chiarimenti in materia di accise, tra cui gli usi non domestici del gas naturale nelle strutture di assistenza a soggetti fragili. 

Trattandosi, ad oggi, di uno schema di decreto ancora al vaglio parlamentare, si raccomanda ai contribuenti e ai professionisti di monitorare l'iter di approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di applicare le nuove disposizioni.

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