Con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, la Direzione Generale competente del Ministero della Giustizia ha recepito l'aggiornamento del documento guida sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituto disciplinato dagli articoli 5-bis, 13 e 17 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII), come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136.
Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, aggiorna e integra le istruzioni operative già vigenti, recependo le migliori pratiche elaborate dalla Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia e i suggerimenti dell'Ufficio Legislativo.
Di seguito i chiarimenti principali.
Il test pratico: uno strumento di prognosi, non di diagnosi
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online sulla piattaforma telematica, non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico. Misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare (A) e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B).
Il documento chiarisce le soglie orientative del rapporto A/B:
- fino a 3: difficoltà contenute, l'andamento corrente può essere sufficiente;
- tra 3 e 5: il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali;
- oltre 5: potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa.
Per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato, basato su debito scaduto, rate in scadenza nel primo anno e giacenze bancarie, a fronte di flussi determinati dal risultato economico dell'esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie.
La check list: la guida alla redazione del piano di risanamento
La Sezione II fornisce una lista di controllo articolata in otto aree tematiche: requisiti organizzativi, situazione contabile aggiornata, cause della crisi e strategie di intervento, proiezioni finanziarie, risanamento del debito, valore di liquidazione del patrimonio, gruppi di imprese e imprese minori.
La check list non è un insieme di precetti assoluti ma recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa. Può essere utilizzata sia dall'imprenditore per costruire il piano sia dall'esperto per verificarne la coerenza. Le proiezioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e le prospettive di settore.
Novità della Sezione II-bis: strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci
La nuova Sezione II-bis affronta le specificità dei piani utilizzati nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). In questi casi il piano deve indicare, tra l'altro, il momento del raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, le azioni risarcitorie esperibili e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro.
Sul valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità, il documento precisa che il calcolo segue il metodo del valore d'uso previsto dall'OIC 9, applicato al patrimonio netto pro quota, attualizzando i flussi finanziari futuri con un tasso che include anche il premio per il rischio di esecuzione del piano.
Il protocollo dell’esperto: indipendenza, trattative e relazione finale
La Sezione III aggiorna il protocollo operativo per l'esperto indipendente.
Tra i punti chiave:
- accettazione dell'incarico entro 2 giorni lavorativi, verificando l'indipendenza e la disponibilità di tempo;
- obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore per almeno due anni dall'archiviazione della composizione;
- gestione delle trattative con imparzialità, riservatezza e facoltà di avvalersi di collaboratori specializzati;
- durata ordinaria dell'incarico di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180 giorni.
La relazione finale deve documentare l'attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l'idoneità della soluzione individuata, seguendo l'indice proposto nell'Allegato 5.
Formazione degli esperti e piattaforma telematica
La Sezione IV conferma il programma formativo obbligatorio di 55 ore, articolato in undici moduli tematici che spaziano dal diritto della crisi alla sostenibilità del debito, dalla gestione delle trattative alla normativa bancaria e giuslavoristica. La formazione può essere erogata anche a distanza, con verifiche di effettiva fruizione.
La piattaforma telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, rimane il fulcro operativo della procedura: consente la presentazione delle istanze, la gestione del fascicolo, lo scambio di documenti, la raccolta di offerte in area secretata (virtual data room) e l'archiviazione. In caso di problemi informatici oltre le 24 ore, è prevista una procedura d'emergenza tramite PEC o comunicazione cartacea alla Camera di commercio competente.
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