DIRITTO » Societa', Enti e Professionisti » Riforma dello Sport

ASD e SSD: i chiarimenti dell’Agenzia su rimborsi, compensi sportivi e IVA

23 Agosto 2026 in Normativa

Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo.

Il documento risponde a sette quesiti operativi riguardanti le agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche, il trattamento dei rimborsi ai volontari, la tassazione dei compensi sportivi e alcuni profili IVA. 

Di seguito i chiarimenti principali, utili sia ai diretti interessati – dirigenti di associazioni e società sportive, lavoratori sportivi, volontari – sia ai professionisti che li assistono.

Agevolazioni fiscali per le SSD costituite in forma societaria

Il primo chiarimento riguarda le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite nella forma di società di capitali o cooperative, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 36/2021.

Queste società, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), possono prevedere nello statuto un divieto di lucratività "attenuato": è infatti consentito destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali ad aumento gratuito del capitale sociale o a distribuzione di dividendi ai soci, entro i limiti fissati dall'articolo 8, commi 3 e 4, del medesimo decreto.

L'Agenzia chiarisce che questa maggiore flessibilità non preclude l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e dall'articolo 4, quarto comma, del decreto IVA, che escludono da IRES e IVA i corrispettivi specifici versati da iscritti e tesserati per attività istituzionali. 

È tuttavia necessario che le SSD integrino le clausole statutarie richieste dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 36/2021 con quelle previste dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, a garanzia della non lucratività dell'ente. Solo rispettando questa duplice conformità statutaria le SSD potranno continuare a fruire del regime di decommercializzazione fiscale già riconosciuto in passato alle SSD senza scopo di lucro.

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: il limite di 400 euro e la soglia complessiva di 15.000 euro

Il secondo chiarimento riguarda i rimborsi forfetari erogabili ai volontari sportivi.

Le società e associazioni sportive, le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere ai propri volontari, che non possono in alcun modo essere retribuiti, rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti, previa apposita delibera dell'ente e comunicazione dei nominativi tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Il punto centrale del chiarimento è che questi rimborsi, pur non costituendo reddito imponibile entro il limite mensile previsto, concorrono comunque al raggiungimento della soglia annua di 15.000 euro di non imponibilità fiscale prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico

Ciò significa che un volontario che abbia già percepito, da altri enti sportivi, compensi da lavoro autonomo superiori a tale soglia, dovrà considerare integralmente imponibile anche il rimborso forfetario successivamente ricevuto, con applicazione della ritenuta d'acconto da parte dell'ente erogante.

Se invece il rimborso fa superare la soglia solo in parte, sarà imponibile unicamente la quota eccedente i 15.000 euro complessivi.

Compensi di lavoro sportivo dilettantistico: la soglia di 15.000 euro vale per ogni tipo di contratto, IRAP esclusa fino a 85.000 euro

Il terzo e il quarto chiarimento riguardano la determinazione della base imponibile dei compensi sportivi

L'Agenzia conferma che l'esclusione dalla base imponibile fino a 15.000 euro annui, prevista per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, si applica indipendentemente dalla veste contrattuale scelta dalle parti: vale quindi sia per i rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sia per i rapporti di lavoro subordinato, dato che il lavoratore sportivo può operare, secondo l'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2021, in tutte queste forme. 

L'agevolazione incide sulla base imponibile, non sulla natura del reddito percepito, che resta soggetta alle ordinarie regole di tassazione della relativa categoria per la quota eccedente il limite.

Sul fronte IRAP, l'Agenzia chiarisce inoltre che l'esclusione dalla base imponibile dei singoli compensi ai collaboratori coordinati e continuativi inferiori a 85.000 euro annui si applica non solo ai compensi propriamente sportivi, ma anche a quelli erogati per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di enti sportivi dilettantistici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del decreto.

Profili IVA: prestazioni sportive esenti, cessione del contratto dell’atleta e raccolta fondi

Gli ultimi chiarimenti riguardano l'IVA. In primo luogo, l'Agenzia conferma che gli organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, che effettuano le prestazioni esenti "strettamente connesse con la pratica dello sport" previste dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 agosto 2023, n. 75, possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dal decreto IVA per le operazioni esenti.

Diverso è il caso della cessione, da parte di una ASD o SSD, del contratto di un atleta a favore di una società professionistica: secondo l'Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, questa operazione non può considerarsi "strettamente connessa" alla pratica sportiva, poiché ha natura essenzialmente economico-finanziaria e il beneficiario effettivo non è l'atleta ma la società acquirente. Il compenso percepito dall'ente cedente è quindi rilevante ai fini IVA come ordinaria cessione di contratto, e non beneficia dell'esenzione.

Infine, la circolare ricorda che l'agevolazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 – che esclude dal reddito imponibile i proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli da raccolte pubbliche di fondi si applica oggi, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, a tutte le ASD e SSD costituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 36/2021 che abbiano optato per il regime forfetario della legge n. 398/1991, nel rispetto dei consueti limiti di due eventi annui e di un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.

Ambito Soglia / limite Riferimento
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi Fino a 400 euro mensili Art. 29 d.lgs. 36/2021
Non imponibilità compensi lavoro sportivo dilettantistico Fino a 15.000 euro annui Art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021
Esclusione IRAP compensi co.co.co. nel dilettantismo Fino a 85.000 euro annui Art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021
Detassazione proventi commerciali/raccolte fondi (L. 398/1991) Max 2 eventi annui, 51.645,69 euro complessivi Art. 25, comma 2, L. 133/1999

La circolare conferma, nel complesso, un approccio di sostanziale continuità con la prassi precedente, adattata al nuovo impianto civilistico introdotto dal d.lgs. n. 36/2021. Per gli enti sportivi dilettantistici e per i loro consulenti, la corretta redazione dello statuto e il rispetto puntuale delle soglie quantitative restano le condizioni imprescindibili per l'accesso alle agevolazioni fiscali del settore.

Allegati:

Studio Mattavelli: Partner di impresa - Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Partita IVA: 11883450154