SOGGETTI: Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015 (quali, ad esempio: banche; società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF; Poste Italiane Spa; SIM; SGR; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo del risparmio; società fiduciarie; istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento di cui agli artt. 114-bis e 114-sexies del TUB; società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999; i trust che abbiano i requisiti previsti dal n. 11 della disposione normativa in esame; gli emittenti carte di credito; stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione).
ADEMPIMENTO: Comunicazione annuale, riferita all'anno precedente, delle seguenti informazioni:
a) codice fiscale dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
b) informazioni di cui all'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le derogre previste dallo stesso D.M.;
c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).
N.B.: Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2015 non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "Comunicazione di assenza dati da comunicare".
MODALITA': Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 ("Modalità di comunicazione") e 6 ("Predisposizione del file da trasmettere") del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"