SOGGETTI: Gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato".
ADEMPIMENTO: Invio domanda all'Inps per fruire del regime contributivo agevolato, ovvero della riduzione della contribuzione è pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.
MODALITA': I soggetti già in attività al 31 gennaio 2017 devono compilare il modello telematico disponibile sul sito internet dell'Inps, nella sezione "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti ", entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (quindi entro il 28.2.2018 per aderire al regime nel 2018).
Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).
Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.