FISCO » Accertamento e riscossione » Accertamento e controlli

Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

22 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..

La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.

Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.

Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.

Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi. 

Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.

Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.

La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

Per il giudice tributario:

  • IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
  • prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.

La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.

Secondo il ragionamento del giudice:

  • notificare un atto oggi è quasi immediato;
  • non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.

Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.

Il giudice richiamava infatti:

  • il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
  • la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
  • vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.

Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.

Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.

La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.

Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.

Secondo la Corte:

  • i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
  • i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.

Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.

La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche. 

Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

La Corte sottolinea poi un principio importante:

  • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.

Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:

  • l’interesse dello Stato alla riscossione;
  • l’esigenza di certezza del contribuente.

Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.

La Corte osserva infatti che:

  • accertamento tributario;
  • prescrizione;
  • decadenza;
  • processo amministrativo;
  • discarico delle cartelle

sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.

Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.

La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:

  • riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
  • conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
  • chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.

Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.

Studio Mattavelli: Partner di impresa - Dottore Commercialista e Revisore Contabile - Partita IVA: 11883450154