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PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

21 Maggio 2026 in Notizie Fiscali

La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. 

La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.

Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.

La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?

Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.

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