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IVA al 10% per gli spettacoli quando è possibile per la Cassazione

27 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

La Cassazione delimita l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% nel settore degli spettacoli: l’aliquota prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 riguarda esclusivamente il rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori, mentre quella prevista dal n. 119 si applica ai contratti di scrittura tra organizzatori e artisti, purché abbiano a oggetto una vera e propria prestazione artistica.

È quanto chiarisce la Corte nell’ambito di una controversia nella quale una società contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anziché di quella agevolata al 10% ad alcune prestazioni connesse a eventi spettacolisti.

IVA agevolata al 10%: la questione arrivata in Cassazione

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e di gravi irregolarità contabili.

Tra le contestazioni della contribuente figurava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.

La Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicabilità dell'IVA al 10%, rilevando soprattutto che non era stata fornita la prova dell'esatta natura delle prestazioni rese.

In particolare, secondo il giudice d'appello, gli elementi disponibili non consentivano di stabilire se l'attività svolta dalla società consistesse nella mera esecuzione tecnica di scenari progettati e ideati da altri oppure comprendesse anche la loro ideazione e realizzazione. Mancavano quindi gli elementi concreti necessari per valutare la natura effettiva delle prestazioni e la loro riconducibilità alla disciplina dei contratti di scrittura.

La società ha contestato questa conclusione in Cassazione, sostenendo l'errata interpretazione dei nn. 119 e 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.

Perché la Cassazione esclude l’IVA al 10% nel caso esaminato

La Cassazione dichiara innanzitutto inammissibile il motivo. La ragione è processuale ma decisiva: il ricorso si concentrava sull'interpretazione della disciplina IVA, mentre la decisione del giudice d'appello poggiava su un diverso presupposto, ossia il difetto di prova sulla natura delle prestazioni effettivamente svolte. La censura non colpiva quindi specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte affronta comunque anche la questione giuridica e la ritiene infondata, chiarendo quali prestazioni possono effettivamente beneficiare dell'aliquota IVA agevolata nel settore degli spettacoli.

Vengono distinte nettamente le due ipotesi contemplate dalla Tabella A.

L'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 123 trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori

La Corte osserva che le attività spettacolistiche contemplate da questa disposizione si caratterizzano per lo svolgimento davanti a un pubblico che ne costituisce il diretto fruitore.

Non può quindi essere ricondotta a questa fattispecie, secondo la Corte, la vendita dello spettacolo dal produttore all'organizzatore.

Diversa è l'agevolazione contemplata dal n. 119, relativa ai contratti di scrittura. In questo caso deve trattarsi di accordi tra organizzatori e artisti per l'esecuzione dello spettacolo e la prestazione deve avere una specifica connotazione artistica.

Non è sufficiente, dunque, che un'attività sia semplicemente collegata o funzionale alla realizzazione dello spettacolo.

Per la Cassazione, i contratti di scrittura ammessi all'agevolazione devono avere a oggetto le modalità e le condizioni di una prestazione artistica.

La Corte individua come elemento caratterizzante una performance personale connotata da intuitus personae, che richieda speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico.

Restano invece escluse dal perimetro dell'agevolazione quelle prestazioni che, pur essendo vicine e connesse all'attività artistica e rilevanti per la sua migliore esecuzione, risultano autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.

La Cassazione richiama inoltre la disciplina europea, sottolineando che essa consente agli Stati membri di applicare aliquote agevolate alle prestazioni interessate, ma non li obbliga a farlo. 

La delimitazione prevista dalla normativa italiana per il contratto di scrittura costituisce pertanto, secondo la Corte, una scelta legislativa legittima.

La Cassazione formula espressamente il seguente principio di diritto, che si riporta letteralmente: “l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi; parimenti, l'identica agevolazione del 10% di cui n. 119 della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per i contratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto una prestazione artistica intesa come performance personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.

Il punto centrale della pronuncia è quindi che il collegamento di una prestazione con uno spettacolo non è, da solo, sufficiente per applicare l’IVA al 10%

Occorre verificare in quale rapporto rientri la prestazione e, nel caso dei contratti di scrittura, che si tratti effettivamente di una performance artistica con le caratteristiche individuate dalla Corte.

Sul tema dell'aliquota IVA agevolata, dunque, la censura della contribuente non viene accolta.

Più complessivamente, il ricorso era articolato in sei motivi: la Cassazione accoglie soltanto il sesto, relativo alla distinta questione della detrazione dell'IVA sugli acquisti, ritenendo necessario un ulteriore accertamento sulla sussistenza del credito alla luce della documentazione prodotta dalla società.

L'impugnazione viene rigettata per il resto e la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito.

FAQ

L’IVA al 10% si applica a tutte le prestazioni connesse agli spettacoli?

No. La Cassazione distingue le prestazioni rivolte agli spettatori dai contratti di scrittura e dalle altre attività semplicemente connesse allo spettacolo.

Quando il contratto di scrittura beneficia dell’IVA al 10%?

Quando riguarda un accordo tra organizzatore e artista avente a oggetto una prestazione artistica personale, connotata da intuitus personae e dalle specifiche competenze indicate dalla Cassazione.

Basta che una prestazione sia necessaria alla realizzazione dello spettacolo?

No. Secondo la Corte, devono essere escluse dal contratto di scrittura agevolato le prestazioni connesse all'attività artistica ma autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.

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