Imposta Provinciale di Trascrizione IPT con novità nel Dl Fiscale convertito in Legge.
In sintesi, si introduce una novità sulla gestione e riscossione dell’IPT e il sistema sanzionatorio, vediamo le novità.
IPT imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale
L’articolo 10-bis modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione.
Si tratta di un’imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.
L’articolo 10-bis è pertanto destinato a novellare l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il decreto legislativo in questione riguarda, tra le varie cose, la disciplina dei tributi locali, e il suo articolo 56 è interamente dedicato all’imposta provinciale di trascrizione.
Il nuovo articolo 10-bis dell’A.S. 1852 è formato da un unico comma, suddiviso in otto lettere, vediamo le novità più rilevanti.
La lettera a) stabilisce che l’imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., indicate dall'articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada (corrispondente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
In proposito, si ricorda che l’utilizzatore di un veicolo è tenuto ad effettuare la suddetta registrazione quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.
Inoltre, ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.
In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
La lettera c) del comma unico dell’articolo 10-bis inserisce una previsione secondo la quale le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In base alla lettera e) del comma unico dell’articolo 10-bis si stabilisce che nell’ipotesi di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
La provincia o la città metropolitana provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Si rimanda alla lettura della norma per le altre modifiche.
