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Iper ammortamento 2026: ulteriori modifice alla norma del DDL di Bilancio

18 Dicembre 2025 in Notizie Fiscali

Nella bozza di DDL di Bilancio 2026 al Titolo VI, con le misure in materia di crescita e investimenti vi è anche l'art 94 che riguarda l'iper ammortamento per i beni strumentali.

Il Ministro Giorgetti aveva annunciato di aver trovato le risorse per garantire alle imprese l’agevolazione fiscale fino alla consegna dei beni.

In particolare, il Governo riscrive gli emendamenti segnalati e il Ministro conferma che lo sconto fiscale dell’iperammortamento sarà su base pluriennale. 

La maxi deduzione fino al 280% del costo di acquisto di beni strumentali finalizzati al risparmio energetico sarà riconosciuta alle imprese fino al 30 settembre 2028, data entro la quale le aziende potranno fissare la consegna del bene, sempre che abbiano versato almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2027. 

In attresa di leggere l'emendamento definitivo alla norma in bozza della legge di bilancio, vediamo cosa contine la prima stesura dell'articolo e come lo si è modificato in progress.

Iper ammortamernto 2026: le novità approvate

Secondo le ultime novità emedative alla prima bozza approvata dal Governo sul DDL di Bilancio 2026, sarà riconosciuto fino al 30 settembre 2028 e per tutti i beni, ossia senza più quindi la previsione di una maggiorazione in misura superiore in caso di investimenti “green” e condizionando la spettanza dell’agevolazione al fatto che gli investimenti abbiano ad oggetto beni “made in Eu”. 

L’art. 94 del Ddl riscrive quindi in misura significativa l’agevolazione, ferma restando la previsione di un successivo decreto attuativo che ne definirà, tra l’altro, la procedura di accesso.

I nuovi iper-ammortamenti, inizialmente previsti per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.

Si applicherà la misura “base” ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico.

Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Attenzione al fatto che, viene invece eliminata la maggiorazione superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, inizialmente fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.

Però, vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Novità anche per il fotovoltaico, per le zes, e per la transizione 5.0 disciplinati dall'attuale articolo 95 del DDL di Bilancio, ma per il dettaglio si resta in attesa della norma definitiva per ulteriuore approfondimenti dato che non si dispone del nuovo testo.

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