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Intrastat omesso o tardivo, niente cumulo giuridico: cosa dice la Cassazione

31 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

La sanzione per l'omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat deve essere applicata per ciascun elenco e, in presenza di più violazioni, non può essere rideterminata secondo il meccanismo del cumulo giuridico. 

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n 15524/2026 in una controversia relativa ad alcune irregolarità nella presentazione dei modelli Intra 2 per gli anni d'imposta dal 2008 al 2010.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo il dato letterale dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997: la disposizione prevede infatti una sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata quindi cassata con rinvio.

Sanzioni Intrastat: il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società. 

I verificatori avevano riscontrato irregolarità relative agli acquisti intracomunitari e, in particolare, all'indicazione di alcuni dati riguardanti i costi di trasporto addebitati in fattura.

La società aveva eseguito le variazioni ai fini fiscali, ma non aveva effettuato le corrispondenti rettifiche degli elenchi Intra. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente. 

L'Amministrazione finanziaria aveva successivamente impugnato la decisione limitatamente alle sanzioni riguardanti l'omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo l'applicabilità delle sanzioni ma rideterminandone l'importo attraverso il cumulo giuridico.

Proprio quest'ultimo punto è arrivato all'esame della Cassazione.

Cumulo giuridico o materiale: la questione al centro del ricorso sull’Intrastat

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR sostenendo che, per le violazioni relative agli elenchi Intrastat, non fosse possibile applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997.

Secondo l'Amministrazione, la disciplina specifica delle violazioni Intrastat impone invece di considerare autonomamente ciascun elenco omesso o irregolarmente presentato.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Il punto decisivo è rappresentato dalla formulazione dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997 presa in considerazione nel giudizio. 

La disposizione stabilisce, per l'omessa presentazione degli elenchi previsti dall'art. 50, comma 6, del d.l. 331/1993, oppure per la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, una sanzione riferita a ciascun elenco.

Per la Corte il dato letterale della disposizione è chiaro: l'espressione “per ciascuno di essi” indica che la sanzione deve essere riferita individualmente agli elenchi interessati dalle violazioni.

Nel caso esaminato non ricorrevano, secondo quanto riportato nell'ordinanza, né l'ipotesi della presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio, alla quale la norma collega una riduzione della sanzione, né quella dell'integrazione o correzione dei dati mancanti o inesatti che consente, nelle condizioni previste dalla disposizione, di evitare la sanzione.

Da qui la conclusione della Cassazione: era corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio secondo il cumulo materiale, senza applicare il principio del cumulo giuridico utilizzato invece dal giudice regionale.

La decisione della CTR è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dell'appello dell'Amministrazione finanziaria e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Violazioni formali e meramente formali: la Cassazione ribadisce la distinzione

L'ordinanza contiene anche un passaggio significativo sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali.

Secondo il principio richiamato dalla Corte, sono sostanziali le violazioni che incidono sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento.

Sono invece formali quelle che, pur senza incidere direttamente su tali elementi, possono pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Diverso è il caso delle violazioni meramente formali: queste non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento e, contemporaneamente, non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo. Solo queste ultime, ricorda la Cassazione, non sono punibili per la loro inoffensività.

La valutazione deve essere effettuata considerando l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'attività di controllo.

Nel procedimento in esame, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle violazioni era ormai acquisita: la società non aveva impugnato la relativa statuizione ed era rimasta intimata nel giudizio di Cassazione.

Il punto sottoposto alla Suprema Corte riguardava quindi essenzialmente le modalità di calcolo delle sanzioni.

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