Il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, già licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1917).
Il testo, collegato alla manovra di finanza pubblica, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La proposta dei decreti spetterà al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti. Si tratta della riforma più ampia della professione legale degli ultimi anni, pensata per adeguare regole risalenti alle esigenze di un mercato dei servizi legali profondamente cambiato, sia per i professionisti che per i cittadini che ad essi si rivolgono.
Principi generali e compensi
Il cuore della delega è il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconosciuto come figura essenziale per lo Stato di diritto.
Viene ripristinato il giuramento professionale e rafforzato il segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile.
La legge definisce con maggiore precisione le attività riservate agli iscritti all'albo: oltre ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, rientrano nella competenza esclusiva dell'avvocato anche la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato e collegate all'attività giurisdizionale.
Sul fronte economico, resta fermo il principio dell'equo compenso: i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, in assenza di accordo scritto, saranno aggiornati ogni due anni, e viene introdotta la responsabilità solidale nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.
I contenuti concreti della riforma prenderanno forma con i decreti legislativi attuativi, che seguiremo con appositi approfondimenti non appena pubblicati.
Società tra avvocati e accesso alla professione
Ampio spazio è dedicato all'esercizio collettivo della professione, tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP). Per tutelare l'autonomia intellettuale del legale, nelle società di capitali la maggioranza dell'organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, che dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.
Cambia anche il percorso di accesso alla professione:
- il tirocinio avrà una durata di 18 mesi,
- di cui 12 con frequenza obbligatoria di scuole forensi,
- e l'esame di Stato sarà riorganizzato in due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale incentrata sulla soluzione di casi pratici e sulla deontologia.
La formazione continua diventa obbligatoria su base annuale, pena la sospensione amministrativa per chi non recupera i crediti formativi.
Governance e sistema disciplinare
La riforma incide infine sulla governance dell'avvocatura. Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense (CNF) sono confermati come enti pubblici non economici a carattere associativo, con nuove regole su equilibrio di genere nelle elezioni e limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri; il CNF sarà eletto con un sistema di voto ponderato che tiene conto del numero di iscritti per ciascun ordine.
Cambia anche il sistema disciplinare: il potere sanzionatorio resta ai Consigli distrettuali di disciplina, ma viene introdotta la prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni e, per la prima volta, l'istituto della riabilitazione per l'avvocato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione. Una clausola di invarianza finanziaria assicura che l'attuazione della riforma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
Allegati: