PNRR 2026: nuove regole su semplificazioni per cittadini e imprese

20 Febbraio 2026 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, il Decreto-Legge 19 febbraio 2026 n. 19, introduce “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Il provvedimento interviene su più fronti:

  • governance del PNRR, 
  • rafforzamento della capacità amministrativa, 
  • semplificazioni procedurali, 
  • digitalizzazione, 
  • giustizia tributaria e civile,
  • interoperabilità delle banche dati, 
  • misure per microimprese e imprese artigiane. 

Di seguito una breve sintesi dei principali chiarimenti operativi.

Semplificazioni per cittadini e consumatori

L’articolo 6 del DL 19/2026 introduce un pacchetto organico di misure volte a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzando il principio dell’acquisizione d’ufficio dei dati e della digitalizzazione dei servizi.

ISEE precompilato e interoperabilità INPS – Agenzia delle Entrate

In primo luogo, scuole, università, comuni e tutte le amministrazioni che erogano prestazioni sociali agevolate sono tenute ad acquisire direttamente dall’INPS, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i dati ISEE strettamente necessari alla concessione dei benefici, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000. Il cittadino non dovrà quindi produrre autonomamente l’attestazione quando l’amministrazione è già in grado di reperirla per via telematica.

Carta d’identità elettronica per ultrasettantenni

Sempre nell’ottica della riduzione degli adempimenti, dal 30 luglio 2026 la carta di identità elettronica rilasciata ai soggetti che abbiano compiuto 70 anni avrà durata illimitata, pur restando ferma la possibilità di rinnovo decennale ai fini della validità del certificato di autenticazione digitale. La CIE manterrà inoltre la validità per l’espatrio.

Tessera elettorale digitale e servizi ANPR

Una novità di rilievo riguarda poi l’introduzione della tessera elettorale in formato digitale, acquisibile attraverso i dati integrati nell’ANPR. Le caratteristiche tecniche e le modalità operative saranno definite con successivo decreto ministeriale, con possibile integrazione nel portafoglio digitale italiano (IT-Wallet). L’utilizzo della copia analogica resterà comunque consentito presso il seggio di iscrizione.

Deleghe digitali e accesso ai servizi online (art. 11)

l decreto semplifica il sistema delle deleghe digitali per l’accesso ai servizi online (INPS, ANPR e altri portali istituzionali).

Sarà possibile conferire delega:

  • tramite app IO,
  • attraverso portali istituzionali,

riducendo o eliminando la necessità di autenticazione cartacea presso gli sportelli.

La misura è particolarmente rilevante per anziani e persone non autonome nell’uso degli strumenti digitali.

Microimprese: data breach semplificato, responsabile tecnico temporaneo e qualifiche FER

L’articolo 12 del DL 19/2026 introduce un pacchetto mirato di interventi destinati alle microimprese, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire maggiore flessibilità organizzativa nei settori a più alta incidenza di adempimenti tecnici.

Procedura semplificata per la notifica delle violazioni dei dati personali

La disposizione più innovativa riguarda la protezione dei dati personali. Viene inserito nel Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) il nuovo articolo 2-quaterdecies.1, che prevede una procedura semplificata di notifica delle violazioni di dati personali (data breach) per le imprese con meno di cinque dipendenti.

Tali soggetti, pur restando obbligati alla notifica prevista dall’articolo 33 del GDPR, potranno avvalersi di un percorso dedicato, che sarà disciplinato dal Garante per la protezione dei dati personali mediante proprio provvedimento. La procedura dovrà includere:

  • strumenti di autovalutazione guidata;
  • un canale di assistenza semplificata;
  • supporto operativo per la corretta qualificazione dell’evento.

Si tratta di una misura rilevante per artigiani, professionisti individuali e microattività commerciali, spesso privi di strutture interne dedicate alla compliance privacy. Resta fermo il principio di invarianza finanziaria: l’attuazione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Responsabile tecnico temporaneo per imprese artigiane

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina delle imprese operanti nei settori dell’acconciatura e dell’estetica (leggi n. 1/1990 e n. 174/2005), introducendo la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

In particolare, l’impresa può designare, per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni in caso di comprovati motivi di salute:

  • un dipendente,
  • un familiare coadiuvante,
  • un collaboratore,

purché in possesso di esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

Il periodo di sostituzione deve essere tempestivamente comunicato:

  • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
  • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

La misura introduce un importante elemento di flessibilità gestionale, evitando la sospensione dell’attività in caso di impedimento temporaneo del titolare o del responsabile tecnico.

Formazione e qualifiche nel settore delle energie rinnovabili (FER)

Ulteriore intervento riguarda le imprese operanti nell’installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), mediante modifica dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011.

Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione professionale:

  • gli enti di formazione dovranno utilizzare modulistica standard;
  • gli attestati dovranno essere trasmessi entro dieci giorni dalla conclusione del corso;
  • sarà adottato un modulo unico nazionale per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio.

L’obiettivo è consentire l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali, riducendo errori, ritardi e disallineamenti informativi tra enti di formazione e sistema camerale.

Semplificazioni per l’attuazione della riforma in materia di disabilità

L’articolo 7 del DL 19/2026 interviene in modo significativo sull’attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62/2024, con l’obiettivo di accelerarne la sperimentazione e rimuovere criticità operative emerse nella fase iniziale. 

A decorrere dal 1° marzo 2026, la sperimentazione viene estesa a livello provinciale nei territori indicati nell’allegato al decreto, mentre continua ad applicarsi, in via transitoria, il regolamento attuativo già vigente fino all’adozione dei nuovi provvedimenti previsti dalla riforma. 

Particolare rilievo assumono le modifiche alla composizione e al funzionamento delle commissioni mediche INPS per l’accertamento della condizione di disabilità: viene ampliata la platea delle specializzazioni ammesse alla presidenza (non solo medicina legale, ma anche medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti o affini) e si prevede la possibilità di nominare medici con esperienza almeno annuale negli organi di accertamento assistenziale o previdenziale in caso di indisponibilità di specialisti. Per i minori e per specifiche patologie è garantita la presenza di medici con competenze pediatriche o specialistiche, anche con partecipazione da remoto tramite videocollegamento.

Sul fronte procedurale, viene rafforzata la centralità dell’INPS nell’attivazione del “Progetto di vita”: la commissione informa direttamente l’interessato della possibilità di presentare istanza e l’INPS trasmette telematicamente il certificato di disabilità agli enti competenti, attraverso un servizio interoperabile con eventuali piattaforme regionali. 

Sono inoltre previste convenzioni tra INPS, Regioni e Province autonome per la condivisione delle banche dati, così da agevolare l’erogazione coordinata delle prestazioni assistenziali e sanitarie. 

Il decreto interviene anche sul Fondo per la disabilità, ridefinendone le modalità di utilizzo e riparto mediante decreti dell’Autorità politica delegata, con coinvolgimento della Conferenza Unificata, e rafforza le competenze del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, estendendone le funzioni anche alla tutela dei livelli essenziali di qualità dei servizi per l’inclusione e l’accessibilità. Resta fermo il principio di invarianza finanziaria: tutte le attività devono essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Giustizia tributaria: soglia raddoppiata per la trattazione monocratica

L'Articolo 16, comma 2 interviene sulla disciplina del giudice monocratico nelle Corti di giustizia tributaria di primo grado, elevando la soglia di valore della controversia entro cui il ricorso può essere deciso da un giudice unico.

Cosa cambia

  • prima: trattazione monocratica per controversie fino a 5.000 euro.
  • ora: soglia elevata a 10.000 euro.

Il valore della controversia è determinato, come di consueto, con riferimento all’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni (salvo casi particolari).

L’innalzamento della soglia comporta che un numero significativamente maggiore di controversie di modesto valore sarà trattato:

  • da un giudice unico;
  • con procedimento più snello;
  • con tempi potenzialmente ridotti.

La finalità è alleggerire il carico dei collegi giudicanti e accelerare la definizione delle liti fiscali minori, in linea con gli obiettivi PNRR di riduzione dell’arretrato e contenimento della durata dei processi.

La disposizione si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

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