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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia

24 Febbraio 2026 in Normativa

Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.

Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:

  • un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
  • un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.

Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.

Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%

La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Chi può beneficiarne

L’agevolazione si applica ai:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;

considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .

In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.

Quali somme rientrano nel 5%

L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:

  • 12 mensilità;
  • tredicesima;
  • quattordicesima (se prevista).

Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.

L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .

Sono esclusi:

  • scatti di anzianità;
  • somme per lavoro straordinario;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
  • somme una tantum per vacanza contrattuale;
  • TFR.

Rapporti con impatriati e ricercatori

Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:

  • ricercatori rientrati,
  • lavoratori impatriati,

l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .

Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)

Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.

L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:

  • regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
  • optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.

Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%

Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  • maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
  • maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .

Requisiti reddituali

Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.

Cosa rientra e cosa no

Rientrano:

  • indennità previste dai CCNL;
  • indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .

Sono esclusi:

  • compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
  • straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
  • voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
  • TFR;
  • mensilità aggiuntive.

Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:

  • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • del comparto turismo e stabilimenti termali,

per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.

Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo

L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.

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