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Decreto rifiuti 116 2025: nuove regole e sanzioni più severe

1 Settembre 2025 in Normativa

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025

 La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.

In particolare gli obiettivi erano:

  1. la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
  2. l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
  3. l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.

Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale

Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle  novità:

Fattispecie Sanzione principale Pene accessorie / Note per imprese
Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) Ammenda da 1.500 a 18.000 € Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza
Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) Reclusione da 6 mesi a 5 anni Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) Reclusione da 1 a 5 anni Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi
Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati
Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) Reclusione da 1 a 5 anni Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis
Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive
Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) Reclusione da 1 a 3 anni Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi
Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni

Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie: 

  • sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, 
  • sospensione della patente, 
  • confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive, 
  • confisca dell’area interessata.

 Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.

 Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.

Altre novità

Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino

l decreto introduce anche:

  • l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
  • la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
  • la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.

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