Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025
La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.
In particolare gli obiettivi erano:
- la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
- l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
- l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.
Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale
Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle novità:
Fattispecie | Sanzione principale | Pene accessorie / Note per imprese |
---|---|---|
Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) | Ammenda da 1.500 a 18.000 € | Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza |
Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) | Reclusione da 6 mesi a 5 anni | Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi |
Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) | Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati |
Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) | Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) | Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile |
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) | Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) | Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati |
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis |
Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) | Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa | Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive |
Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) | Reclusione da 1 a 3 anni | Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi |
Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) | Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi | In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni |
Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie:
- sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori,
- sospensione della patente,
- confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive,
- confisca dell’area interessata.
Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.
Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.
Altre novità
Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino
l decreto introduce anche:
- l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
- la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
- la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.