Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.02.2026 n. 42, il decreto legge del 20.02.2026 n. 21 recante "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico".
Il testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 2026 è stato trasmesso al Senato il 1° aprile 2026 (A.S. n. 1857), dove è attualmente in corso di conversione.
Scarica il testo del disegno di legge di conversione (A.S. n. 1857) con le modifiche apportate dalla Camera.
Il provvedimento, nella versione aggiornata con le modifiche apportate dalla Camera, interviene su:
- bonus elettrico per le famiglie e tutela dei clienti domestici;
- compensazione per il teleriscaldamento;
- riduzione degli oneri ASOS per le imprese;
- aumento IRAP per il comparto energetico;
- gas per imprese e clienti gasivori;
- contratti di lungo termine (PPA);
- impianti fotovoltaici incentivati e phase-out dal carbone;
- comunità energetiche rinnovabili;
- data center e reti elettriche;
- saturazione virtuale delle reti e connessioni alle FER.
Di seguito un'analisi sistematica delle principali disposizioni, aggiornata con le modifiche introdotte in sede di conversione.
Bonus luce 2026: contributi rafforzati per le famiglie
Il Decreto Bollette 2026 potenzia le misure di sostegno per i nuclei domestici, introducendo un contributo straordinario destinato ai beneficiari del bonus sociale elettrico e un'ulteriore agevolazione per le famiglie con ISEE medio-basso. In sede di conversione, la Camera ha ampliato il perimetro delle tutele, aggiungendo nuove misure contro il telemarketing aggressivo e la compensazione per il teleriscaldamento.
115 euro aggiuntivi per chi già percepisce il bonus sociale
Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto. La Camera ha precisato che il contributo deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita da ARERA.
L’intervento interessa circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili e si aggiunge al bonus ordinario (mediamente pari a circa 200 euro annui), portando il beneficio complessivo potenziale a circa 315 euro l’anno.
Il contributo:
- sarà erogato secondo modalità definite da ARERA;
- dovrà essere riportato in fattura con una dicitura univoca e standardizzata definita dalla stessa ARERA;
- è finanziato con uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2026.
Contributo volontario per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro
Per il biennio 2026-2027, il decreto consente ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti:
- con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro;
- che non siano titolari del bonus sociale.
L’agevolazione è pari alla componente “prezzo dell’energia” (PE) applicata:
- ai consumi del primo bimestre dell’anno, per le forniture attive al 1° gennaio;
- oppure ai consumi del primo bimestre di fornitura, se il contratto è attivato successivamente (entro il 31 maggio).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
- i consumi del bimestre non superino 0,5 MWh;
- i consumi registrati nei dodici mesi precedenti siano inferiori a 3 MWh.
Lo sconto viene applicato in fattura nel quinto mese successivo al bimestre di riferimento.
L’adesione alla misura resta volontaria per i venditori, ma con una novità rilevante introdotta in conversione: il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all’adesione a servizi o prodotti accessori né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
ARERA definirà le modalità operative ed rilascerà un'attestazione ai soggetti aderenti, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, utilizzabile anche a fini commerciali.
Nuove tutele contro il telemarketing aggressivo
La Camera ha introdotto, all'articolo 1 del decreto, il nuovo comma 5-bis che modifica il Codice del Consumo vietando, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste per la proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore solo se questi ha fatto una richiesta diretta o se si tratta di clienti già acquisiti che hanno espresso specifico consenso. I contratti stipulati in violazione sono nulli e le violazioni possono essere segnalate al Garante Privacy e all'AGCOM.
Imprese: riduzione ASOS e aumento IRAP per il comparto energetico
Uno dei pilastri del decreto è la riduzione della componente ASOS (oneri generali per il sostegno alle rinnovabili) applicata alle utenze non domestiche. La riduzione riguarda:
- utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi;
- utenze in media, alta e altissima tensione;
con esclusione:
- dell’illuminazione pubblica;
- delle imprese energivore già iscritte negli elenchi CSEA;
- dei soggetti con regimi tariffari speciali.
Le modalità di riduzione saranno definite da ARERA.
Aumento IRAP per imprese energetiche
Per finanziare il taglio degli oneri in bolletta, viene previsto un aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per le imprese operanti in specifici codici ATECO del settore energetico.
L’aumento si applica:
- dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per il periodo d’imposta successivo,
- ai soggetti individuati nella Tabella 1 allegata al decreto (estrazione, raffinazione, produzione e distribuzione energia e gas).

Le maggiori entrate, stimate in:
- 469,6 milioni nel 2026
- 545,4 milioni nel 2027
- 74,5 milioni nel 2028
saranno destinate alla riduzione degli oneri ASOS per le utenze non domestiche.
Cooperative elettriche storiche
La Camera ha inserito un nuovo articolo 3-bis che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il regime regolatorio speciale applicabile alle cooperative elettriche operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano che connettono alla propria rete anche clienti non soci, nelle more del rilascio delle nuove concessioni di distribuzione.
Fotovoltaico: riduzione volontaria degli incentivi e repowering
Per contenere il peso della componente ASOS sulle bollette elettriche, il decreto introduce un meccanismo volontario rivolto agli impianti fotovoltaici incentivati di potenza superiore a 20 kW che percepiscono tariffe premio fisse del Conto Energia.
I titolari possono scegliere, entro il 31 maggio 2026, di aderire a una riduzione temporanea della tariffa premio nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, optando per:
- il riconoscimento dell’85% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 3 mesi, oppure
- il riconoscimento del 70% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 6 mesi.
Accanto alla riduzione temporanea, il decreto prevede anche la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante, a decorrere dal 1° gennaio 2028, entro un limite massimo complessivo di 10 GW di potenza. In tal caso, ai soggetti aderenti è riconosciuto un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di incentivi residui, calcolato dal GSE e corrisposto in rate costanti su dieci anni.
L’accesso al beneficio è subordinato al rifacimento integrale dell’impianto tra il 2028 e il 2030, con un incremento significativo della producibilità rispetto al periodo incentivato residuo e con l’utilizzo di moduli fotovoltaici conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa.
La misura mira a favorire il repowering del parco fotovoltaico esistente, promuovendo impianti più efficienti e contribuendo, al contempo, alla riduzione strutturale degli oneri generali di sistema.
La Camera ha confermato la struttura del meccanismo (85%/70% della tariffa, 3 o 6 mesi di proroga, uscita anticipata dal 2028 con corrispettivo del 90% dei flussi residui). Tuttavia ha apportato una modifica sostanziale:
- La soglia di incremento di producibilità richiesta per il rifacimento integrale è stata ridotta dal 40% al 30%, sia per gli impianti a terra in area agricola sia per gli impianti non a terra. Rimane invece invariato l'obbligo di raddoppio della producibilità per gli impianti in area generica.
Phase-out dal carbone (novità: art. 5-bis)
La Camera ha inserito un nuovo articolo che fissa al 31 dicembre 2038 la cessazione dell'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica (rispetto all'obiettivo precedente del PNIEC che prevedeva il 2025 per il continente e il 2028 per la Sardegna). La modifica sarà comunicata alla Commissione UE tramite la relazione intermedia sul PNIEC.
Comunità energetiche rinnovabili (novità: art. 5-ter)
È stato inserito un nuovo articolo che chiarisce esplicitamente che le persone fisiche possono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) anche nell'ambito del loro condominio.
Data center: procedimento unico autorizzativo e tempi accelerati
Il decreto introduce una disciplina speciale per la realizzazione e l’ampliamento dei centri di elaborazione dati (data center), prevedendo un procedimento unico autorizzativo volto a concentrare in un’unica sede tutte le valutazioni necessarie. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e comprende tutti gli atti di assenso richiesti dalla normativa di settore, inclusi quelli ambientali, paesaggistici e relativi alle reti di connessione elettrica.
Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi e deve concludersi entro un termine massimo di 10 mesi dalla verifica di completezza della documentazione. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i relativi termini sono dimezzati, al fine di garantire maggiore rapidità decisionale.
La norma è finalizzata a semplificare e accelerare gli investimenti nel settore digitale, assicurando al tempo stesso il coordinamento con le esigenze del sistema elettrico nazionale e riducendo in modo significativo i tempi autorizzativi per infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese.
L'impianto generale è confermato dalla Camera, ma sono state introdotte alcune integrazioni significative:
- L'autorizzazione unica copre ora non solo la realizzazione e l'ampliamento ma anche l'esercizio dei data center;
- È stato aggiunto il comma 1-bis: per avviare l'iter autorizzativo è sufficiente indicare una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva successivamente;
- La documentazione da allegare all'istanza include ora anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali;
- Il termine massimo di 10 mesi non è prorogabile per "un massimo di tre mesi" ma, nella nuova formulazione, "per non più di tre mesi";
- Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 104/2023, l'autorizzazione unica è rilasciata con procedura speciale (commissario straordinario e conferenza di servizi dedicata).
