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Codice degli incentivi alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale

10 Dicembre 2025 in Normativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto legislativo del 27.11.2025 n. 184, recante il Codice degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione della legge delega n. 160/2023.

Il provvedimento, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce una disciplina organica e unitaria degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più trasparente l’intero sistema delle agevolazioni pubbliche.

La riforma si colloca anche nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”.

Lo schema di decreto si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi:

  1. Disposizioni generali: definizione dell’ambito di applicazione, principi e coordinamento con norme UE e competenze regionali.
  2. Programmazione e coordinamento istituzionale: introduzione del Programma degli incentivi e del coordinamento Stato-Regioni.
  3. Attuazione degli incentivi: disciplina di bandi-tipo, criteri di ammissibilità, procedure di accesso ed erogazione, contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia occupazionale.
  4. Monitoraggio, valutazione e trasparenza: rafforzamento dei controlli e obblighi di pubblicità.
  5. Disposizioni finali e transitorie: abrogazioni, coordinamenti e clausola di invarianza finanziaria.

Novità principali del Codice degli incentivi

Il codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei. Restano esclusi i settori agricolo, forestale e della pesca, che continueranno a seguire regole specifiche.
Tra i principi ispiratori figurano stabilità, digitalizzazione, accessibilità, trasparenza, coesione territoriale e inclusione (con particolare attenzione al lavoro femminile e giovanile).

Programmazione e bando-tipo

È previsto un Programma triennale degli incentivi, che dovrà assicurare coordinamento tra interventi statali e regionali. Centrale diventa il ricorso al bando-tipo, uno strumento uniforme che fissa contenuti minimi, motivi di esclusione e criteri di valutazione.

Le amministrazioni potranno introdurre deroghe solo in casi motivati, per evitare frammentazioni e garantire maggiore standardizzazione.

Agevolazioni e procedure

Lo schema individua in modo chiaro le operazioni agevolabili e le spese ammissibili (artt. 11-12), prevedendo procedure di accesso semplificate e digitalizzate tramite la piattaforma “Incentivi Italia”. 

Si prevede inoltre un sistema di codifica nazionale delle spese, per rendere omogenei bandi e controlli, ridurre errori e aumentare trasparenza ed efficienza. La classificazione univoca delle voci di spesa (con codici e nomenclatura standard) potrà essere applicata solo dopo che sarà operativo il protocollo unico nazionale per la gestione degli incentivi previsto dall'art. 3. I bandi futuri dovranno quindi adeguarsi a queste regole comuni, rendendo più semplice controllare e confrontare le spese tra diversi incentivi.

Un aspetto innovativo riguarda la partecipazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti, riconosciuti tra i destinatari delle misure (art. 10). Il decreto riconosce quindi ai lavoratori autonomi e ai professionisti la possibilità di partecipare agli incentivi, trattandoli in linea con le PMI, ma eliminando obblighi burocratici non pertinenti, così da favorire un’effettiva inclusione nelle misure agevolative. 

Vengono inoltre introdotte specifiche premialità per imprese che assumono giovani, donne o persone con disabilità, nonché misure per favorire il sostegno alla natalità.

Per sostenere le imprese di minori dimensioni, è prevista una riserva minima alle PMI pari al 60% delle risorse del singolo incentivo; di tale quota, almeno il 25% è destinato a micro e piccole imprese (o ai lavoratori autonomi, ove ammessi).

Contrasto alla delocalizzazione, salvaguardia e revoche

Particolare attenzione è posta al contrasto alla delocalizzazione: i beneficiari che trasferiscono attività produttive all’estero rischiano la revoca degli aiuti (art. 16).

Le norme sulle revoche e recuperi (art. 17) rafforzano il ruolo del credito privilegiato a favore dello Stato, a tutela delle risorse pubbliche.

Nel testo definitivo, la disciplina anti-delocalizzazione è dettagliata: 

  • decadenza dagli aiuti se la delocalizzazione avviene prima di 5 anni dal completamento dell’investimento (10 anni per le grandi imprese, nei casi previsti) e obbligo di restituzione degli incentivi fruiti con le maggiorazioni; 
  • se la delocalizzazione è verso Stati non UE/SEE, può scattare la decadenza da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati; 
  • sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito; obbligo di comunicazione preventiva (almeno 90 giorni, o 180 giorni per le grandi imprese) al MIMIT e al Ministero del Lavoro; 
  • in mancanza, nullità dei licenziamenti collegati all’unità produttiva interessata;
  • preclusione all’accesso ad altri incentivi per 5 anni (10 anni per grandi imprese) dalla delocalizzazione nei casi previsti.

Controlli, monitoraggio e trasparenza

Il Capo IV disciplina un sistema di monitoraggio continuo, di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, e di obblighi di pubblicità delle misure, anche attraverso la piattaforma unica nazionale.

L’obiettivo è garantire maggiore accountability, migliorare l’efficienza della spesa e fornire dati omogenei a istituzioni e cittadini.

L'art. 19 prevede un regime speciale, agli incentivi fiscali con istruttoria valutativa si applica il Codice, restando ferme modalità di fruizione/controllo/recupero previste dalla disciplina di settore. Per i crediti d’imposta “non valutativi” è prevista comunque una comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo e della ripartizione negli anni, con flussi informativi verso il MEF per il monitoraggio.

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