Scadenza del 18 Febbraio 2019

RIVALUTAZIONE TFR – Versamento saldo imposta sostitutiva

18 Febbraio 2019 in Scadenze

SOGGETTI: I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta sono tenuti al calcolo al versamento del "Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, mediante modello F24 (“Sezione Erario”) con codice tributo 1713 , con la possibilità di poter esercitare compensazioni del debito con crediti di altre imposte e/o contributi.
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. La misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015; in precedenza, l’imposta era pari all’11%.

Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate:

  • l’acconto entro il 16 dicembre
  • e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 1712 per l’acconto
  • 1713 per il saldo.

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