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Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

19 Settembre 2023 in Notizie Fiscali

Con Risoluzione n 52 del 18 settembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ossia lo sconto IRAP, non spettante.

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Ricordiamo che con l’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si era previsto,  per i soggetti e alle condizioni ivi indicate, l’esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l’esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

  • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
  • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”; 
  • "5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”; 
  • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
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