SOGGETTI: Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto, con il “nuovo” art. 21-bis del D.L. 78/2010, l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali). In particolare, l’invio della nuova comunicazione:
- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito;
- deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);
- dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale).
ADEMPIMENTO: Invio comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II° trimestre 2018 (Aprile – Maggio – Giugno).
MODALITA': Analogamente al “nuovo” spesometro trimestrale, la presentazione della comunicazione in esame va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.