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Balconi: quando spetta il bonus facciate e l’ulteriore opzione dello sconto in fattura

28 Settembre 2020 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 411 del 25 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate riporta un caso di bonus facciate riguardante il rifacimento dei balconi e chiarisce tutti i tipi di lavori agevolabili.

Ricordando che il bonus facciate è disciplinato dalla legge 160 del 2019 all’art 1 commi da 219 a 223, l’istante rappresenta di voler effettuare insieme con gli altri condomini lavori di restauro dell’edificio condominiale fruendo del bonus facciate per le spese sostenute.

Chiede chiarimenti su lavori da effettuare su balconi e in particolare:

  • rimozione pavimentazione esistente
  • impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione
  • rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.

Egli ritiene che i lavori suddetti alla luce del documento di prassi 2/E del 14 febbraio 2020 possano avere diritto all’agevolazione in oggetto.

L’agenzia delle entrate concorda sul fatto che si possa fruire del bonus facciate per i lavori su elencati in quanto secondo quanto riporta la Circolare n 2/E citata anche dall’istante, sono agevolabili gli interventi sui balconi in particolare i lavori di:

  • consolidamento,
  • ripristino incluso la mera pulitura e tinteggiatura della superficie
  • rinnovo degli elementi costitutivi
  • per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
  • per impermeabilizzazione e rifacimento pavimentazione del balcone
  • rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura

L’agenzia risposnde inoltre che nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla norma che regola il bonus facciate, l’istante potrà beneficiarne, ai sensi dell’art 121 del Decreto Rilancio, anche della opzione, in luogo della detrazione, dello sconto in fattura che il fornitore potrà a sua volta recuperare come credito di imposta con facoltà di cessione a terzi (Provv. Agenzia n283847/2020)

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