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Detrazione per mutui cointestati: a chi spetta con rate pagate da un solo intestatario?

8 Settembre 2022 in Domande e risposte

Con una risposta pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi in data 7 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle detrazioni per mutui cointestati.

In particolare si chiedeva se, nel caso di figlio proprietario al 100% dell’abitazione che ha acquistato con le agevolazioni prima casa e mutuo acceso cointestato con il padre, possa il figlio portare in detrazione nel modello 730 l’importo massimo previsto di 4.000 euro, dal momento che è lui a pagare le rate del mutuo.

Detrazione per mutui cointestati: chi detrae con rate pagate da un solo intestatario?

Le Entrate specificano che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è riconosciuta, al verificarsi delle condizioni indicate nell’art 15 comma 1 lett b) del TUIR una detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro.
Nel caso in cui, il mutuo sia cointestato, questo limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali (o in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo). 

La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell’immobile.
L’unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.

In tal caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, a condizione che il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.
Pertanto, nella situazione rappresentata nel quesito il figlio potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a 2.000 euro.

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