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Transfer Pricing: consultazione pubblica per la bozza di Circolare.

30 Settembre 2021 in Speciali

Dal 20 settembre 2021 è disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali nelle transazioni infragruppo. 

Il termine per l’invio dei contributi è previsto per il 12 ottobre 2021 ed i soggetti interessati dovranno seguire il seguente schema: Tematica, Paragrafo della circolare, Osservazione, Contributo, Finalità. Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

La circolare, dopo aver inquadrato il contesto normativo di riferimento, approfondisce la struttura della documentazione idonea (Masterfile e Documentazione Nazionale), le modalità di comunicazione del suo possesso, gli aspetti relativi alle stabili organizzazioni, le agevolazioni per le PMI, e la documentazione per l’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto. Il documento in consultazione, inoltre, chiarisce le modalità di comunicazione del possesso della documentazione oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche alla luce del requisito della marca temporale. 

Premessa

Le Linee Guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali emanate dall’OCSE sono state aggiornate nel 2017, e per recepire queste ultime nel nostro ordinamento nazionale, l’art.59, c.1, D.L. n.50/2017 ha modificato l’art.110, c.7 del TUIR, norma di riferimento del principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento infragruppo. In quest’ultima è stato sostituito il “valore normale” con le condizioni e prezzi praticati da parti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza ed in circostanze comparabili.

In ambito domestico, il D.M.14 maggio 2018 (di seguito il Decreto), contiene le linee guida per l’applicazione delle disposizioni normative, e rimanda al Provvedimento 23 novembre 2020 n.360494 (di seguito il Provvedimento) per i requisiti della documentazione idonea in materia di transfer pricing.

La Circolare tratta, in particolare, la corretta predisposizione della suddetta documentazione, che in caso di verifica dell’Amministrazione Finanziaria possa consentire la disapplicazione delle sanzioni previste. 

Il possesso della documentazione idonea, infatti, consegnata nel corso di attività di controllo, permette la cosiddetta penalty protection, ossia la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell’art.1, c.6, e dell’art.2, c.4-ter, D.Lgs.n.471/1997, relativamente ad eventuali recuperi a tassazione derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati. 

In particolare, nel caso in cui vi dovesse essere una contestazione sui metodi adottati che possa far emergere un maggior imponibile, non vi sarà l’applicazione delle correlate sanzioni previste, che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Analoga disciplina è prevista per le ritenute non versate per le royalties e gli interessi attivi.

La Documentazione

La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza, costituita dal Masterfile (contenente informazioni relative al gruppo multinazionale) e dalla Documentazione Nazionale (contenente informazioni concernenti le operazioni infragruppo), ha una struttura prevista dal Provvedimento non modificabile, salvo parziali integrazioni e modifiche che però non comportino una rettifica sostanziale delle informazioni previste.

La documentazione deve essere firmata, dal legale rappresentante del contribuente o dal suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.  La marca temporale conferisce data certa ai documenti, pertanto la tardiva apposizione di essa, equivale alla sua assenza. 

E’ prevista la facoltà di presentare la documentazione idonea, sia per le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di imprese non residenti, che per le imprese residenti con stabili organizzazioni all’estero, in regime ordinario o di branch exemption.

Nella fattispecie in cui, pur rispettando la struttura formale, la documentazione presentata nel corso dell’attività di controllo non dovesse presentare contenuti completi e conformi alle disposizioni (come la firma elettronica con marca temporale, o informazioni fornite non corrispondenti in tutto o in parte al vero), l’Agenzia delle Entrate non sarà vincolata alla non applicazione delle sanzioni.

I Termini

In assenza di consegna immediata in caso di accesso, ispezioni o verifiche, la documentazione deve essere resa disponibile entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Eventuali informazioni supplementari ed integrative, che riguardino la documentazione, richieste dall’Amministrazione Finanziaria dovranno essere fornite entro 7 giorni (potrà essere previsto un termine maggiore in funzione della complessità delle operazioni analizzate). Decorsi i termini l’Agenzia delle Entrate non sarà più vincolata all’applicazione del beneficio della penalty protection.

Nel caso di richieste relative ad informazioni supplementari che non riguardino la documentazione, l’eventuale mancata consegna non causerà la perdita del beneficio premiale.

La comunicazione del possesso della documentazione

L’esimente sanzionatoria, si applica se il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il possesso della documentazione idonea entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella circolare viene affrontato il tema della mancata comunicazione del possesso della documentazione. La bozza infatti prevede la sanabilità per quest’adempimento, con la dichiarazione tardiva e la remissione in bonis.

In caso di dichiarazioni presentate entro i novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (sia nel caso di tardive, non ancora presentate, che correttive), la comunicazione potrà essere effettuata con tali dichiarazioni (fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni che riguardano la dichiarazione dei redditi). Il Masterfile e la Documentazione Nazionale in questo caso dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale entro la data di effettiva presentazione.

La comunicazione può essere effettuata anche tardivamente (oltre i 90 giorni) attraverso l’istituto della remissione in bonis, ove la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività di accertamento, ed a condizione che il contribuente: 

  • abbia predisposto la documentazione idonea con l’apposizione della marca temporale, 
  • effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 
  • versi la sanzione minima prevista dall’art.11, c.1, D.Lgs. n.471/1997 di euro 250.

Può accadere che la dichiarazione, pur essendo stata presentata nei termini previsti o entro i 90 giorni indicando il possesso della documentazione, vada integrata per correggere errori od omissioni che riguardino i prezzi di trasferimento e da cui derivi un maggior imponibile o un minor credito. In tal caso, è possibile presentare la documentazione idonea integrata o modificata, firmata con marca temporale entro la presentazione, nonchè la relativa comunicazione, contestualmente alla dichiarazione integrativa.

Se invece la dichiarazione presentata nei termini previsti o entro i 90 giorni, non conteneva la comunicazione del possesso della documentazione, e viene presentata una successiva dichiarazione integrativa per i medesimi motivi di cui al periodo precedente, occorrerà la remissione in bonis, con il versamento della sanzione prevista in misura fissa. In caso contrario la documentazione prevista non potrà essere integrata, né si potrà effettuare la comunicazione del possesso in dichiarazione integrativa. 

I Servizi a basso valore aggiunto

Un’altra semplificazione viene prevista dal Decreto per i servizi a basso valore aggiunto, coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida Ocse.

Il contribuente può valorizzare tali servizi con un approccio semplificato, in base al quale, previa disposizione di documentazione idonea, il valore dei servizi è calcolato sommando i costi diretti ed indiretti connessi alla fornitura del servizio, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

I servizi a basso valore aggiunto sono quelli che hanno natura di supporto, non sono parte delle attività principali, non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, non comportano l’assunzione di un rischio significativo da parte del fornitore. Lo sono in ogni caso quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti. 

La documentazione idonea per tali servizi sarà contenuta nella Documentazione Nazionale, fornendo i relativi elementi informativi: descrizione dei servizi infragruppo, contratti di fornitura dei servizi, valorizzazione delle operazioni e calcoli.

La Valutazione

Nella valutazione della documentazione idonea, l’Agenzia delle Entrate non sarà vincolata all’applicazione delle esimenti sanzionatorie, qualora nel corso dell’attività di controllo, la documentazione esibita non dovesse presentare contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni, pur rispettando la struttura formale prevista. Ciò in quanto il concetto di “idoneità” va assunto sul piano sostanziale e non formale. 

Pertanto, in caso di utilizzo strumentale dell’esimente da parte del contribuente, con effettuazione della comunicazione e successivo riscontro in sede di controllo della mancanza di un’idonea documentazione, nella rettifica dei prezzi di trasferimento, verrà tenuto conto di un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità.  

Al contrario, in caso di omissioni o inesattezze che non compromettano l’attività di controllo, non verrà disapplicata l’esimente sanzionatoria. E’ il caso ad esempio di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo che non pregiudichino l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la sua correttezza.

Viene precisato infine, che la normativa trova applicazione anche per operazioni aventi ad oggetto royalties ed interessi esentati da imposta alla corresponsione.

Il processo verbale di constatazione degli addetti al controllo dovrà indicare la valutazione della idoneità o meno della documentazione presentata in sede di controllo.

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