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Quota 102: le regole – primi assegni da aprile

9 Marzo 2022 in Speciali

Quota 102 è la nuova modalità di pensionamento anticipato  prevista dalla legge di bilancio 2022,  per chi entro il 2022 matura i requisiti di 

  • 62 anni  di età e 
  • 38 di contributi previdenziali.

Con la circolare 38 del 8 marzo 2022, INPS riepiloga tutte le regole applicative  specificando inoltre in particolare che i primi assegni  legati alle date di decorrenza partiranno dal 2 aprile 2022.

Quota 102: chi ha diritto – le date di decorrenza

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, ha integrato la disciplina su  “quota 100” prevedendo che  “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva  sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data".

Hanno diritto i lavoratori del settore pubblico e privato    iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive  gestite dall’INPS, o  alla Gestione separata

Si ricorda che non possono accedere alla pensione anticipata  Quota 102  :

  • il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, 
  • il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i
  • il personale della Guardia di finanza.

E' prevista una c.d. finestra  di decorrenza diversificata   come per quota 100, di :

  •  3 mesi per il settore privato 
  •  6 mesi per il settore pubblico 

a partire  dalla data di maturazione dei requisiti.

 In sostanza il primo  pagamento degli assegni  potrà avvenire non prima di 

  •  per i lavoratori del settore privato  gestione AGO:1° maggio 2022
  • per i lavoratori iscritti a  una gestione esclusiva (come il fondo dei dipendenti postali) : 2 aprile 2022
  • Per i  dipendenti  pubblici  ex Inpdap o altra gestione esclusiva: 1 luglio 
  • per gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti o gestione diversa da ex Inpdap: 1 agosto
  • Per i dipendenti del comparto scolastico e Afam restano validi gli accessi previsti al 1° settembre o novembre di ciascun anno scolastico.

ATTENZIONE

Le categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  con inquadramento nel Gruppo A, (v. circolare n. 163 del 29 ottobre 2021 possono conseguire il diritto alla pensione con Quota 100 o 102 a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti:

  • tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”,
  • entro il 2022 per quota 102.

Quota 102 come si calcolano i contributi – cumulabilità

La circolare  INPS n. 38 precisa che   si confermano, come per quota 100, le seguenti indicazioni:

  1. – facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS  secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
  2. – divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019.

Contributi 

Per Quota 102  è valIae la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022,  possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo a tali date.

Quota 102 per i  titolari di assegno ordinario di invalidità

L'istituto ricorda che l’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi detta pensione anticipata, come Quota 100 e Quota 102

E' possibile per chi  ha maturato i requisiti per quota 102  prima di ottenere l'assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stess richiedere  la pensione  SOLO in caso di cessazione  della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari

Quota 102 e assegni straordinari Fondi di solidarietà

A decorrere dal 1 gennaio 2022 è possibile utilizzare l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà anche per perfezionare, entro il 31 dicembre 2022, i requisiti  per l'accesso a Quota 100/102. Vale la pena forse ricordare che gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148  riconosciuti  a seguito di  accordi aziendali o territoriali per accompagnare alla  pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi entro 5 o 7 anni (a seconda del Fondo di solidarietà di settore) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Va sottolineato che  per la prevista finestra di decorrenza di 3 mesi l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto , mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi.  

Va anche tenuto presente che  l’assegno straordinario  non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.

Quota 102 e TFS/TFR

Restano confermate le disposizioni  relative al pagamento di  TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata  con Quota 102 giaà in vigore per quota 100.

Il termine di pagamento dei TFS/TFR decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della pensione cioè il momento  in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.

Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, per il  pagamento della prestazione previdenziale.

Ugualmente resta  ferma,  la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

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