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Piano Nazionale impresa 4.0 e formazione

11 Luglio 2018 in Speciali

L’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio per il 2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Il beneficio, accordato nella forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione e riguardante le attività di formazione svolte nel periodo d’imposta 2018 (rectius: nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017), si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione di aiuti alla formazione. In questo senso, dispone espressamente il comma 52 del richiamato articolo 1 della legge di stabilità 2018, operando rinvio, in particolare, all’articolo 31 di tale regolamento e demandando al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere ai collegati adempimenti europei. Il successivo comma 55 del citato articolo 1 ha, inoltre, disposto che con decreto (di natura non regolamentare) del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano emanate le disposizioni necessarie per l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione (nel seguito, anche: CIF), con particolare riguardo agli obblighi documentali, all’effettuazione dei controlli e all’eventuale recupero del beneficio non spettante. 

Decreto attuativo Bonus formazione 2018

Sulla gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018 n. 143 è stato pubblicato il decreto attuativo del 4 maggio 2018 sul bonus formazione per le imprese introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 46 a 56 , legge 27 dicembre 2017 n. 205) .
Le imprese che intendono investire nella formazione del personale dipendente beneficiando degli incentivi fiscali riconosciuti, parte dell’ampio progetto Industria 4.0, hanno ora a disposizione tutti gli elementi utili per capire come funziona il bonus formazione e per quali spese spetta.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 l’incentivo è finalizzato a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

Finalità della misura
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

L’agevolazione, riconosciuta nella forma di credito d’imposta, è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

A chi si rivolge il Bonus formazione 2018

Il bonus formazione 4.0 sarà riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

L’articolo 1 comma 46 della legge di bilancio 2018 prevede che venga attribuito, a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

L’articolo 2 del decreto attuativo del 4 maggio 2018 attiene all’individuazione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione e, in coerenza con la formula della norma primaria (di cui al comma 46 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017) precisa che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

In tal senso, il comma 1 dell’articolo 2 precisa che l’incentivo è applicabile anche da parte degli enti non commerciali residenti – sempreché svolgenti ovviamente attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa – nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Con particolare riferimento al settore economico di appartenenza, inoltre, la disposizione ha cura di sottolineare che il beneficio si applica anche alle imprese che esercitano l’attività della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli; ciò, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel citato regolamento (UE) n. 651/2014. Il successivo comma 2 dell’articolo 2 chiarisce che, con riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione (ammissibili) siano occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali. Il comma 3 dell’articolo in commento, infine, sempre in conformità alla richiamata disciplina europea, precisa che non possono accedere al beneficio le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del più volte citato regolamento (UE) n. 651/2014.

Bonus Formazione: le attività ammissibili

L’articolo 3 delimita l’ambito applicativo della disciplina in punto di specificazione delle attività di formazione o più precisamente delle materie oggetto di formazione che possono beneficiare del credito d’imposta: c.d. attività ammissibili.

Al riguardo, in linea con le finalità dell’incentivo e con quanto disposto dalla norma primaria (ex comma 48 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017), il comma 1 dell’articolo 3 ribadisce che sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le “materie” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Per quanto riguarda le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”: ciò implica, in altri termini, che le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.

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