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Certificato per il lavoro con minori: istruzioni e sanzioni

19 Giugno 2021 in Speciali
In attuazione della L. 96/2013 (Legge delega e della direttiva europea 2011/93/EU) – il Governo ha emanato il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 – in vigore dal 6 aprile 2014.
Il D. Lgs. 39/2014 ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori. 
 In particolare l’art. 2 del D. Lgs. 39/2014 interviene sul D.P.R. 313/2002, introducendo l'art. 25bis secondo il quale “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale della persona interessata, dal quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli citati ".
Il certificato deve essere richiesto:
-dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato ch e
-intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate , che comportino contatti diretti e regolari con minori.
 Va sottolineato che:
  • l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. 
  • Non sono compresi quei tipi di lavoro nei quali il contatto con i minori è  solo una eventualità possibile ma non la principale dell'attività stessa .
  • La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non andava presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta del certificato penale del lavoratore e dei datori di lavoro

Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 24 luglio 2014 ha comunicato di aver apportato le modifiche tecniche al SIC (Sistema Informativo del Casellario) in modo da produrre un certificato secondo le nuove norme .
Gli uffici locali potranno quindi rilasciare il suddetto certificato In calce al quale dovrà apparire la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”
Per eventuali chiarimenti o informazioni è a disposizione il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06/9799620006/97996200.

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro privato

 La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando apposito modello, c.d. Modello 3bis. 
La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
I costi per il rilascio sono i seguenti:
-1 marca da bollo da 16 euro;
-1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
-1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.

 Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico

Il certificato penale deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.
La richiesta va effettuata tramite il modello n. 6A.
L'emissione del certificato è gratuita. 

Sanzioni in caso di inadempienze nel lavoro con minori

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo sopracitato  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. 

Al riguardo nella nota del 17 giugno 2021 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a specificare che  nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni ,  la sanzione viene irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto. 

Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

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