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Bilancio ETS: i chiarimenti del ministero sui modelli

13 Gennaio 2022 in Speciali

Con Nota n 19740 del 29 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sui bilanci degli anti del terzo settore.

In particolare, la nota ricorda innanzitutto l’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che impone agli enti del Terzo settore di redigere il bilancio di esercizio, formato come segue:

  • dallo stato patrimoniale, 
  • dal rendiconto gestionale 
  • dalla relazione di missione; 

coerentemente con il principio direttivo contenuto nella legge delega n. 106/2016 di graduazione degli oneri amministrativi in ragione della dimensione economica dell’attività svolta.

La norma rende facoltativa tale disposizione per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, tali enti possono redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, la definizione della modulistica dei bilanci. 

Bilanci degli ETS: la Nota Ministeriale del 29.12.2021

In attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell' articolo 13, è stato adottato il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (con i modelli di bilancio per gli ETS) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2020. 

Tale decreto presenta tre profili fondamentali.

Per quanto concerne l’oggetto, esso individua nell’allegato i quattro modelli di documenti di bilancio indicati dall'articolo 13:

  • lo stato patrimoniale,
  • il rendiconto gestionale
  • e la relazione di missione per gli enti aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro; 
  • il rendiconto per cassa per quelli aventi entrate inferiori a tale soglia.

Il decreto richiama i postulati e i criteri di valutazione contenuti nel codice civile, nonché i principi contabili, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro degli ETS. 

Gli schemi di bilancio, pertanto, secondo quanto espresso nella introduzione al decreto, si collocano all’interno del più ampio processo di contabilizzazione, che si articola in quattro fasi: 

  1. rilevazione dei fatti, degli eventi e delle operazioni; 
  2. valutazione dei medesimi; 
  3. esposizione dei dati contabili; 
  4. informazione.

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, i soggetti tenuti all’utilizzo della modulistica sopra elencata sono gli ETS, come esplicitato nella rubrica dell’articolo 1 (Modelli di bilancio degli Enti del Terzo settore), con specifiche disposizioni riguardanti gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai sensi dei sopra citati commi 3 e 4 del richiamato articolo 13 del Codice, puntualmente richiamati nelle premesse del provvedimento. 

Con riguardo al profilo temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo. 

Poiché detta pubblicazione è avvenuta il 18 aprile 2020, ne consegue che gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021. 

Con la disposizione in parola si è inteso assicurare agli ETS un margine di tempo adeguato affinché potessero organizzare la tenuta della propria contabilità.

Sul tema dei bilanci degli ETS, il ministero aveva già avuto modo di esprimersi dopo l’entrata in vigore del Codice, con la nota ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, nella quale con riferimento all’articolo 13, la nota medesima evidenziava come “indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione”.

Essendo intervenuta la normativa di attuazione, l’articolo 13 del Codice può trovare la sua piena espansione. 

Pertanto, il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti: “Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”. 

Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale”.

I bilanci per gli ETS e le ONLUS

Ne consegue, in coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella nota n. 11029 del 3 agosto 2021, in tema di bilancio sociale, che le disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice si impongono anche nei riguardi delle ONLUS: difatti, la previsione di cui all’articolo 101, commi 2 e 3 consente agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, già vigenti, contenute nel Codice. 

L'articolo 10 del D.Lgs 460/1997al comma 1, lettera g) prevede l’obbligo per le ONLUS di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; l’articolo 13 del Codice, integra la previsione dell’articolo 10, comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 460/1997, richiedendo anche agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS – in ragione della loro qualificazione giuridica di ETS in via transitoria – l’adozione di format, principi di formazione e di valutazione omogenei, funzionali all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS nel periodo transitorio. 

Chiarita pertanto l’applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS, pare opportuno fornire alcuni utili ragguagli sulla loro corretta compilazione da parte dei suddetti enti.

In particolare,

  • nella più ampia voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997; 
  • analogamente, la voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.

Concludendo, in considerazione della sua portata generale la presente nota, sarà pubblicata nella sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.

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