I commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 35/2013 si occupano della Tares, il nuovo e dibattuto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In particolare, sono apportate alcune modifiche a quanto previsto dall’articolo 14 del Dl n. 201/2011 (Decreto salva – Italia), ma solo per il 2013. I Comuni potranno stabilire la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo, con delibera da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento. Per il versamento delle prime due rate, inoltre, i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia, oppure potranno indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. La maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, a titolo di copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni, dovrà essere versata in unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale. Tale maggiorazione non potrà essere aumentata dai Comuni.
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Tares, scadenza e numero rate decise dai Comuni
10 Aprile 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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