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Superbonus 110%: non spetta per immobili privi di impianto di riscaldamento

27 Agosto 2021 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 557 del 25 agosto 2021 le Entrate forniscono un chiarimento sul Superbonus 110% e sull'Ecobonus relativo a immobili privi di impianto di riscaldamento.

L'istante proprietario di un immobile accatastato C/2 sprovvisto di riscaldamento, pone un quesito concernente la possibilità di fruire del Superbonus relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1 lettera a) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 e l'agenzia osserva quanto segue.

Nella circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che il comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110% della «detrazione di cui all'articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati ossia all'ecobonus.

Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisismici, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022» ossia relativamente al sismabonus.

Ecobonus e impianto di riscaldamento

L'agenzia specifica che ai fini dell'ecobonus, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. 

Superbonus e impianto di riscaldamento

L'articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater che ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

L'agenzia specifica che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale. 

Pertanto, la mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione rappresentata dall'Istante, risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. 

Concludendo, con riferimento al caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo. 

L'Istante non può accedere al Superbonus né per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali né per i lavori trainati illustrati

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