In caso di accertamento in base agli studi di settore, è onere del contribuente fornire idonee e specifiche giustificazioni alle proprie argomentazioni e provare, quindi, la sussistenza delle condizioni che giustifichino l’esclusione della propria impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo specifico "standard" dello studio di settore. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10556 del 25 giugno 2012.
Studi di settore: onere di provarne l’inapplicabilità in capo al contribuente
4 Luglio 2012 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
Notizie Fiscali
- E-commerce: dichiarazioni ridotte previa apposita istanza da presentare entro il 22 aprile
- Auto disabili: la documentazione per l’agevolazione IVA entro l’anno dall’acquisto
- Regimi Iva Oss e Ioss: dal 1 aprile è possibile la registrazione sul sito delle Entrate
- altri...
Normativa
- Iva e e-commerce: approvato lo schema di Dlgs e nuove regole dal 1° luglio 2021
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- altri...
Speciali
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2020 entro il 16 marzo
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- altri...