La Risoluzione 22/E dell’Agenzia delle Entrate uscita il 5 marzo ha chiarito che la consegna e il ritiro di gas naturale da parte dei gestori prevista dal D.L. 130/2010 non costituiscono cessione rilevante ai fini IVA, pur verificandosi trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. 1782 cc. Sono invece assoggettabili le somme dovute in caso di sbilanciamento tra i volumi di consegna e di ritiro, così come sconta l’IVA anche la remunerazione del servizio reso dallo stoccatore.
Stoccaggio gas naturale non rilevante ai fini IVA
7 Marzo 2012 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
Notizie Fiscali
- E-commerce: dichiarazioni ridotte previa apposita istanza da presentare entro il 22 aprile
- Auto disabili: la documentazione per l’agevolazione IVA entro l’anno dall’acquisto
- Regimi Iva Oss e Ioss: dal 1 aprile è possibile la registrazione sul sito delle Entrate
- altri...
Normativa
- Iva e e-commerce: approvato lo schema di Dlgs e nuove regole dal 1° luglio 2021
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- altri...
Speciali
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2020 entro il 16 marzo
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
- Assegni nucleo familiare 2021: tabelle in vigore, come fare domanda
- altri...