L’art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001 prevede l’obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. L’invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2012, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.02.2013.
Stampati fiscali, invio dei dati entro il 28 febbraio
15 Febbraio 2013 in Notizie FiscaliFonte: Agenzia delle Entrate
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