La Manovra di Ferragosto 2011 (D.L. n. 138/2011 convertito nelle L. n. 148/2011) ha disposto, limitatamente alle “società di comodo” costituite in forma di società di capitali, l’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, che passa pertanto dal 27,50% al 38%. Tale percentuale va applicata in caso di mancato superamento del c.d. “test di operatività” (ricavi dichiarati inferiori a quelli minimi) sul reddito dichiarato qualora superiore al reddito minimo ovvero sul reddito minimo qualora il reddito dichiarato sia inferiore a tale limite. La nuova aliquota trova applicazione, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012.
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Società di comodo e novità dal 2012
13 Ottobre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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