La sentenza della Cassazione penale sezione III, 15 ottobre 2013, n. 42334 ha stabilito che commette il reato di cui all’art. 4 della L. 628/1961, il datore di lavoro che ometta di rispondere alla richiesta rivoltagli dall’Ispettorato del lavoro di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della differenza contributiva sulle competenze contrattuali. Tale reato si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all’ispettorato del lavoro per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.
LAVORO » Lavoro » Rubrica del lavoro
Reato del datore di lavoro le mancate informazioni all’Ispettorato
21 Ottobre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Cassa integrazione COVID: nuove procedure senza SR 41 nel Ristori 5?
- Disparità uomo donna 2021: le professioni agevolabili
- Esonero contributivo alternativo a Cig 2021: ancora manca l’ok UE
- altri...
Normativa
- Gestione separata INPS 2021: aliquote e novità ISCRO
- Retribuzioni: minimali e massimali INPS lavoro dipendente 2021
- Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: ratificata la Convenzione OIL
- altri...
Speciali
- Contratto di espansione 2021: il nuovo scivolo per la pensione
- Quota 100: le regole e le possibili modifiche
- Bonus mamma 2020: nuove istruzioni
- altri...