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Raccolta rifiuti: spetta la detraibilità IVA al Comune che vende i rifiuti riciclabili

17 Febbraio 2021 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 107 del 15 febbraio 2021 le Entrate si esprimono in materia di IVA nella raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare un Comune che conferisce a Consorzi i rifiuti riutilizzabili al fine del loro riclico, può detrarre l'IVA che la ditta che gestisce per suo conto la raccolta differenziata, gli addebita in fattura.

Vediamo i dettagli.

Il Comune ha dato in appalto ad una società il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. La ditta appaltatrice presenta al Comune fattura attiva. Tale raccolta è appaltata nell'ambito dell'attività istituzionale.

Il Comune istante chiede se può detrarre questa IVA poichè, parte degli stessi rifiuti, in particolare quelli riciclabili, sono ceduti a consorzi specializzati e per la cessione emette fattura attiva applicando IVA al 10%. (ai sensi del numero 127 sexiesdecise della tabella A parte terza allegata al DPR 633/72).

Si chiede cioè se può detrarre l’imposta addebitata dalla società a cui ha affidato il servizio di raccolta differenziata, in quanto relativa a operazioni rientranti nell’ambito dell’attività commerciale esercitata nei confronti dei consorzi a cui poi rivende parte dei rifiuti, e se possa anche detrarla da quella relativa ai costi generali.
L'agenzia delle entrate risponde ricordando innanzitutto che gli enti non commerciali, ai sensi dell'art 19 ter del DPR 633/1972 possono detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole, limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività.

Il Comune istante vendendo ai consorzi i rifiuti riciclabili sta espletando un'attività commerciale e può detrarre l'IVA relativa ai costi per beni e servizi inerenti alla stessa attività ossia a quella addebitatagli nel caso di specie dalla ditta appaltatrice dello smaltimento dei rifiuti.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n 328 del 1997 la distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi, e la scelta delle modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile spetta al contribuente.

L'agenzia specifica che il Comune può detrarre la quota dell’Iva addebitatagli dalla società appaltatrcie del servizio di raccolta differenziata e relativa ai rifiuti riciclabili, che rientrano nella attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, ossia nell'ambito dell'attività istituzionale per l'ente pubblico perchè questi rifiuti poi nel caso di specie diventano oggetto della successiva operazione commerciale rivolta ai consorzi, in regime di imponibilità Iva.

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