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Prospetto Aiuti di Stato errato: possibile correggere con dichiarazione integrativa

16 Aprile 2021 in Notizie Fiscali

Con Risoluzione n 26/E del 15 aprile 2021 le Entrate rispondono a quesiti di contribuenti in merito alla corretta compilazione del prospetto "Aiuti di Stato".

In particolare sono pervenute  richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato, RNA dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018. 

Molti contribuenti riferiscono di aver erroneamente compilato il prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione , su cui è calcolata l’agevolazione, in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. 

Inoltre riferiscono di aver dichiarato erroneamente il maggiore importo e iscritto come aiuto individuale in RNA. 

Le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). 

L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.

Prospetto Aiuti di Stato Errato, come correggere

L'agenzia nel rispondere specifica che, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, invece dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto (ai sensi dei commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2 del DPR N 322/1998) 

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale

La risoluzione chiarisce che nel caso di erronea compilazione del quadro Aiuti di Stato è applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Aiuti di Stato. L'RNA Registro Nazionale Aiuti di Stato 

L'agenzia ricorda che è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (ai sensi dell’art. 52 Legge n 234/2021 come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), Legge n115/2015)

Il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA relativamente alle modalità di registrazione degli aiuti distingue:

  • gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, 
  • dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. 

Alla distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto e l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semiautomatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. 

L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. 

L'agenzia ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo e chiarisce che qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto come sopra specificato.

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