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Precompilata IVA: da oggi 13 settembre possibile consultazione bozze terzo trimestre 2021

13 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

A partire da oggi, 13 settembre 2021 è possibile la consultazione delle bozze:

  • dei registri IVA precompilati dall’Agenzia delle Entrate, predisposti sulla base dei dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

L’accesso è possibile dall’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e consente:

  • la visualizzazione, consultazione e stampa dei dati;
  • la modifica o integrazione delle bozze e la convalida dei registri

Bozze Precompilata IVA 2021

Ricordiamo che con il Provvedimento 183994/2021 dell' 8 luglio l'agenzia ha previsto:

  • le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati, 
  • le modalità di accesso 
  • e la platea degli operatori interessati dalle novità.

Il provvedimento disciplina inoltre le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

In particolare, utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia mette a disposizione degli operatori Iva, in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. 

A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. 

Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva.

Bozze registri Iva terzo trimestre consultazione dal 13 settembre

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.

In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre. 

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono, invece, predisposte tenendo conto:

  • dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, 
  • dei dati relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi, 
  • delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti 
  • e della dichiarazione annuale IVA del periodo d’imposta precedente.

In alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, è comunque consentito al soggetto Iva o al suo intermediario estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati in proprio possesso .

Soggetti inclusi e esclusi dalla consultazione delle bozze dei documenti Iva

Le Entrate specificano che per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione.

Dal 2022 saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa. 

Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, le bozze dei documenti NON vengono predisposte nei confronti delle seguenti categorie di operatori IVA: 

a) soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, prevista dall’articolo 73 del decreto IVA e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, oppure partecipano a un gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis del decreto IVA o per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa; 

b) soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018; 

c) commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle 5 diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 

d) soggetti che erogano prestazioni sanitarie. 

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