I contribuenti che hanno iniziato la propria attività nel 2012 aderendo al “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità” (c.d. “nuovi minimi”) previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011, non devono versare la seconda o unica rata dell’acconto d’imposta 2012 in scadenza il prossimo 30 novembre. Non è, infatti, presente un dato storico di riferimento dell’anno precedente e, quindi, non vi è base di calcolo per il versamento della seconda o unica rata d’acconto dell’imposta sostitutiva.
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Nuovi minimi dal 2012, nessun acconto a novembre
9 Novembre 2012 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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