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Note credito e esterometro: un esempio di annotazione

30 Aprile 2021 in Notizie Fiscali

Entro il 30 aprile occorre inviare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere distinguendo tra:

  • fatture emesse verso operatori esteri 
  • fatture ricevute 
  • relative note di credito.

Le note di credito possono essere gestite con diverse modalità che si riflettono sull’adempimento in scadenza.

Nota di credito, note di debito

Il ricevimento di una nota di credito dal fornitore estero pone il problema di come registrare il documento ai fini Iva e come comunicare l’operazione ai fini dell’esterometro. 

Innanzitutto, l’emissione di una nota di credito presuppone che sia stata emessa una fattura in origine e che il fornitore stia rettificando questa operazione, in diminuzione. 

L’articolo 26, secondo comma del D.P.R. 633/1972, tratta delle variazioni in diminuzione quando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile. 

Le possibili cause di emissione di note credito, oltre alla correzione di inesattezze, sono: 

  • situazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili
  • mancato pagamento in tutto in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, pubblicato nel registro delle imprese 
  • in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. 

Le note di credito, quali variazioni in diminuzione di una fattura precedentemente emessa, vanno a rettificare un valore presente nella fattura originaria (ad esempio, una variazione delle quantità o del valore unitario dei beni fatturati).

L’addebito ricevuto dal cliente estero per spese sostenute a titolo diverso (ad esempio, controllo qualità o servizi di ripristino articoli venduti), anche se trattenuto dall’importo di una precedente fattura di vendita, non è da considerarsi come nota di credito, ma come una vera e propria fattura ricevuta da un fornitore estero. 

Diverso è il caso delle note di debito. Per nota di debito si intende la nota di variazione in aumento di una precedente fattura, emessa dal cedente/prestatore nei confronti dell’acquirente. 

Lo scopo è quello di rettificare in aumento quanto già fatturato in precedenza. La nota di debito è annotata dal cedente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese in cui è effettuata l’operazione, mentre il cessionario annota la nota di debito ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione. 

Nel caso specifico delle fatture estere, nelle quali non c’è l’Iva perché debitore d’imposta è il cessionario, quest’ultimo deve integrare le note di debito ricevute allo stesso modo in cui integra le fatture ricevute. 

Nota di credito e esterometro

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche (ultima versione 1.6.2): 

  • i dati identificativi del cedente/prestatore, 
  • i dati identificativi del cessionario/committente, 
  • la data del documento comprovante l’operazione, 
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), 
  • il numero del documento,
  • la base imponibile, 
  • l’aliquota IVA applicata e
  • l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. 

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche in formato .xml. 

La trasmissione delle operazioni transfrontaliere è da effettuare trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento: entro il 30 aprile 2021 si trasmette la comunicazione relativa al primo trimestre 2021. 

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 178/2020, al comma 1103 dell’articolo 1, ha disposto l’abrogazione dell’invio dell’esterometro a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022: i dati saranno trasmessi tramite SdI con il formato della fattura elettronica .xml. 

Esempio di gestione di nota di credito

Un fornitore francese ha emesso una fattura a gennaio 2021 per la vendita di un apparecchio del valore di 9.500 euro. 

Il cliente italiano, al ricevimento del documento di vendita: 

  • ha integrato con Iva la fattura ricevuta 
  • ha effettuato la doppia registrazione nel registro Iva acquisti e vendite
  • ha compilato l’Intrastat degli acquisti (se obbligato in base ai valori degli ultimi quattro trimestri).

Nel mese di febbraio il fornitore emette una nota di credito di 500 euro per differenza prezzo; il cliente italiano:

  • integra con Iva la nota di credito ricevuta 
  • effettua la doppia registrazione nel registro Iva vendite ed Iva acquisti, in diminuzione della precedente operazione:
    • segnala la rettifica ai fini Intrastat
    • nell’esterometro, in scadenza per il primo trimestre, indicherà la fattura di acquisto e la nota di credito a rettifica.

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