La Cassazione civile, sezione lavoro , con sentenza del 2 ottobre 2013, n. 22538 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto – il quale deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale corrispondente all’incapacità lavorativa – laddove venga accertato che molte delle assenze sono riconducibili all’ambiente lavorativo e, dunque, alla condotta "mobbizzante" del datore di lavoro.
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Mobbing e licenziamento per superamento periodo di comporto
4 Ottobre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
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