La Cassazione civile, sez. lav., 1 ottobre 2013, n. 22399 ha stabilito che l’individuazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro domestico si basa su parametri individuati dall’interpretazione giurisprudenziale. La sussistenza di un rapporto di lavoro domestico comporta, nel caso di recesso, l’applicazione della disciplina del licenziamento ad nutum, con l’unica limitazione rappresentata dall’obbligo del preavviso. Nel caso di specie, è stato rilevato che è stata pagata l’indennità di preavviso in considerazione della rescindibilità ad nutum del rapporto di lavoro domestico, sia pure nei limiti dell’orario di lavoro osservato.
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Lavoro domestico, onere della prova e diritti
9 Ottobre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
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